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Lo sapevi che…?
L’art. 316 bis cod. civ. recita testualmente
“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Ciò significa che, laddove i genitori versino in una condizione economica che non permetta loro di mantenere i propri figli, in loro vece sono chiamati ad adempiere gli ascendenti, ovvero i nonni.
Ma in quali casi scatta l’obbligo dei nonni?
La Corte di Cassazione ha individuato i seguenti casi:
– impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori. Per esempio casi di disoccupazione, assenza di ogni risorsa economica, malattia che rende inabili a produrre reddito;
– omissione volontaria da parte di entrambi i genitori. Questi i casi di abbandono materiale del minore, in cui i genitori non si occupano dei figli;
– omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli. Questo il caso tipico che si verifica in una separazione quando il genitore onerato non paga il mantenimento.
Così come indicato dalla Cass. Civ. n. 251/2002 : “L’obbligo dei nonni grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, prescindendo da chi sia il genitore che di volta in volta crei l’insorgenza dello stato d’insufficienza dei mezzi economici”. Discende pertanto una astratta obbligazione solidale ex lege tra tutti i nonni, materni e paterni, che sul piano processuale si traduce in una necessaria partecipazione di tutti gli obbligati alla procedura giudiziale.
E’ sufficiente quindi che si verifichi un apporto contributivo inadeguato da parte del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti possano essere chiamati al loro intervento economico in via suppletiva e complementare.
E’ necessario però che il genitore provi:
– l’inadempimento dell’altro genitore (volontario o no)
– la propria impossibilità di provvedere al figlio da solo.
Non è quindi sufficiente il dato oggettivo dell’inadempimento.
E’ bene sottolineare che la previsione dell’art. 316 bis c.c. non ha natura sanzionatoria, bensì trova ragione nella solidarietà familiare e nella necessita di tutelare i figli minori; tra gli ascendenti, poi, l’onere di mantenimento dei nipoti può essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico patrimoniali, e può assolvere valore anche il mantenimento “indiretto” fornito ai nipoti (si pensi ad es. al caso in cui siano stati accolti in casa a vivere insieme al genitore).
Infine, è da evidenziare che, in forza dell’art. 148 c.c. è possibile ottenere un decreto giudiziale, emesso dal giudice a seguito di procedura di tipo monitorio, che si svolge dinanzi al presidente del tribunale del luogo di residenza del genitore o degli ascendenti inadempienti. L’oggetto di tale decreto è il versamento di una quota dei redditi dell’obbligato direttamente al genitore o a chi sopporta le spese di mantenimento della prole. I soggetti che possono richiedere tale provvedimento sono il genitore, il figlio che ha raggiunto la maggiore età, gli istituti di assistenza ed i parenti che abbiano interesse. Il decreto, immediatamente esecutivo, va notificato alle parti ed al terzo debitore ed è opponibile nelle forme previste per l’opposizione a decreto ingiuntivo (con la necessaria partecipazione di tutte le parti interessate, sussistendo in tal caso una fattispecie di litisconsorzio necessario). In assenza di opposizione, il decreto diviene definitivo, passando in giudicato.