QUANTO TEMPO CI VUOLE PER CHIEDERE IL DIVORZIO DOPO LA SEPARAZIONE?

Grazie al combinato disposto degli artt.151 e ss. del cod. civ. e della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 possiamo rispondere a questa domanda.

Innanzitutto occorre fare chiarezza sugli istituti giuridici di riferimento.
La 
separazione, infatti, consente a due coniugi di sospendere gli effetti che derivano dal loro matrimonio in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. 

La legge prevede due diverse tipologie di separazione:

  • consensuale, qualora i coniugi decidano di separarsi di comune accordo e tra di loro non vi siano contrasti, né di tipo economico né sull’affidamento di
    eventuali figli minori
    . In tal caso, i coniugi possono scegliere di avvalersi della 
    negoziazione assistita oppure effettuare una dichiarazione in comune davanti al sindaco (a condizione che non abbiano figli comuni minori di età, incapaci o portatori di handicap). In alternativa, essi potranno rivolgersi al Tribunale che, dopo aver tentato una conciliazione, verificherà che gli accordi non siano contrari agli interessi dei coniugi e omologherà la separazione con decreto.
  • giudiziale ogni qualvolta i coniugi non riescano a raggiungere un accordo. Il Tribunale dopo aver tentato una conciliazione deciderà sulle opposte richieste dei coniugi con sentenza. Qualora i coniugi – in corso di causa – dovessero raggiungere un accordo sui termini della separazione,
    quest’ultima viene mutata 
    da giudiziale in consensuale.

Con la separazione personale (sia essa giudiziale o consensuale) cessa per entrambi i coniugi l’ obbligo di convivenza. Nel caso in cui vi sia un coniuge economicamente più debole, questi avrà diritto a ricevere un assegno mensile a titolo di mantenimento.

Ma quanto tempo occorre per una separazione e dopo quanto tempo si può chiedere il divorzio?

I tempi per il procedimento di separazione giudiziale sono molto più lunghi di quelli relativi alla separazione consensuale (per la quale può bastare anche un solo mese) e dipendono da diversi fattori, come ad esempio l’efficienza del Tribunale, le verifiche patrimoniali, la presenza di testimoni ecc. Dalla separazione al divorzio deve trascorrere un determinato lasso di tempo. Più precisamente:

  • 12 mesi se la separazione è stata giudiziale. Il termine inizia a decorrere dalla prima udienza in cui le parti si sono presentate davanti al presidente del Tribunale;
  •  6 mesi se la separazione è stata avviata in forma giudiziale ma, in corso di causa, sia stata trasformata in consensuale. Anche in tal caso, il termine decorre dalla comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale;
  • 6 mesi se la separazione è stata consensuale. Il termine decorre, anche qui, dalla comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale (udienza
    che, in questo caso, esaurisce tutto il procedimento);
  • 6 mesi in caso di separazione in Comune davanti all’ufficiale di stato civile. Tale termine inizia a decorrere dalla data dell’atto contenente l’accordo
    di separazione concluso innanzi al predetto ufficiale;
  • 6 mesi in caso di negoziazione assistita. il termine decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.

Dopo la separazione, i coniugi possono addivenire al divorzio in maniera congiunta (in caso di accordo) oppure tramite contenzioso con il c.d. divorzio giudiziale.

Il procedimento di divorzio congiunto è un procedimento collegiale in camera di consiglio ed è piuttosto rapido. Gli avvocati delle parti (oppure uno solo per
entrambe) redigono un ricorso congiunto che verrà sottoscritto e presentato presso la cancelleria del Tribunale competente che fisserà – con decreto – la data dell’udienza per la comparizione dei coniugi.
In tale udienza sarà esperito il tentativo di 
conciliazione e se i coniugi confermeranno di voler procedere con il divorzio, il Tribunale dovrà verificare l’esistenza dei requisiti di legge e valutare la validità delle condizioni concordemente stabilite nell’interesse dei figli.
In tal caso, emetterà una sentenza con la quale pronunzierà lo 
scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili.
Il 
procedimento contenzioso invece si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio. Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione e accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Inoltre, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti tassativamente previsti dalla legge:

  • i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno
    12 mesi se la separazione è giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale;
  •  uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità oppure è stato condannato per incestodelitti contro la libertà sessualeprostituzione,
    omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravatemaltrattamenti, ecc.;
  • uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo
    matrimonio;
  •  il matrimonio non è stato consumato;
  •  è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.

Il divorzio determina quindi lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale. In caso di matrimonio concordatario (ossia quando il matrimonio è stato celebrato in Chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato), si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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