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Lo sapevi che…?
Gli artt. 478, 481, 519-527 del codice civile indicano che quando una persona viene a mancare, per i suoi parenti più stretti si apre la pratica di successione affinché entrino in possesso dei beni del defunto.
Può succedere, però, che uno degli eredi (o più di uno) decida di rinunciare all’eredità perché non gli conviene prendersi in carico quello che l’estinto ha lasciato. Potrebbe capitare,infatti, che il defunto abbia più debiti che crediti e chi gli succede si vede obbligato a saldarli.
L’erede in questione può, a questo punto, avviare la pratica per la rinuncia all’eredità, cioè per quell’atto in cui dichiara di non voler ricevere i beni della persona deceduta che gli spettano.
L’atto di rinuncia, dunque, annulla gli effetti della successione e l’erede rimane al di fuori di qualsiasi pratica che riguardi il passaggio dei beni. Non solo non riceverà alcuna somma di denaro, ma non dovrà neanche nulla ad eventuali creditori del defunto che venissero a chiedere i crediti vantati.
Se dunque si ha intenzione di rinunciare all’eredità che spetta dopo la morte di un parente, ci sono due possibilità:
- farlo attraverso un atto notarile, cioè sottoscrivendo una dichiarazione davanti ad un notaio;
- depositando la dichiarazione nella cancelleria del tribunale competente per territorio, cioè nel luogo in cui aveva il domicilio il defunto.
Ci sono tre elementi che non vanno inseriti, pena la nullità dell’atto:
- non va posta alcuna condizione;
- non deve prevedere alcun termine;
- non ci deve essere alcuna limitazione;
- non deve essere chiesto alcun corrispettivo.
Non bisogna inoltre dimenticare che la rinuncia all’eredità va fatta entro TRE MESI dalla morte del de cuius e che superato questo termine senza rinunziare non si potrà più perdere la qualità di erede.
I tempi sono più lunghi per chi non è in possesso dei beni da ereditare: ci sono 10 ANNI di tempo per decidere se accettarli o meno.
Ma a chi vanno i beni a cui si rinuncia?
Dipende da come viene fatta la successione.
In caso di successione legittima, la parte di eredità del rinunciante viene distribuita in parti uguali tra gli altri coeredi tranne per quello che viene chiamato diritto di rappresentazione, cioè quello per cui vengono chiamati in causa i discendenti nel luogo e nel grado di chi rinuncia all’eredità. Se non ci sono dei coeredi, i beni vanno alle persone a cui spetterebbero nel caso in cui il rinunciatario venisse a mancare.
Se invece ci si trova di fronte ad una successione testamentaria, se si rinuncia all’eredità,la parte viene distribuita in parti uguali tra gli altri coeredi testamentari, sempre che il caro estinto non abbia disposto diversamente. Se non ci sono dei coeredi testamentari, la parte passa agli eredi legittimi del defunto, anche se non citati nel testamento.
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