Un contratto nullo può essere salvato?

Se le parti hanno stipulato un contratto senza sapere dell’esistenza di cause di nullità, il contratto pur essendo nullo potrebbe produrre gli effetti di un contratto diverso a patto che sussistano i requisiti di sostanza e di forma per quest’ultimo richiesti. Si parla in questi casi di “conversione del contratto” e la fattispecie è regolata dall’articolo 1424 del codice civile che recita: ” Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.”

La conversione dunque si verifica solo se gli effetti del contratto valido sono conformi a quelli che le parti volevano ottenere attraverso la stipula del contratto nullo.

Affinché si possa attuare la conversione bisogna quindi verificare se le parti che hanno concluso il contratto (nel caso in cui fossero stati a conoscenza della causa di nullità) avrebbero comunque concluso un diverso contratto, che la legge considera valido.

Ed è questo l’aspetto più problematico poiché è necessario in via interpretativa indagare su una volontà ipotetica delle parti. In dottrina, tra l’altro, si è anche affermato che la conversione potrebbe operare a prescindere dalla volontà ipotetica delle parti nel caso in cui gli effetti giuridici prodotti dal diverso contratto porterebbero in modo accettabile al compimento degli obiettivi perseguiti dalle parti.Insomma la coincidenza tra lo scopo prefissato dalle parti e gli effetti giuridici prodotti dal contratto convertito possono giustificare il mantenimento del contratto.

Quando non è possibile la conversione (che non richiede una nuova manifestazione di volontà) le parti hanno comunque la possibilità di rinnovare il contratto rispettando le forme prescritte ed eliminando così la causa che ne aveva determinato la nullità.

Va detto però che se il contratto nullo convertito produce i suoi effetti sin dalla data della sua stipula, il contratto che viene rinnovato va considerato come un nuovo contratto e gli effetti si producono solo dalla data della rinnovazione.

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