Chiamaci:
Il legislatore ha stabilito che, nel momento in cui il nucleo familiare si disgrega, il rapporto genitori – figli non debba essere in alcun modo ostacolato prevedendo il cosiddetto affidamento condiviso.
Con la nozione di affidamento condiviso entrambi i genitori partecipano attivamente all’educazione e cura della prole. Certamente, in presenza di una separazione, l’esercizio di tali responsabilità richiede che i genitori realizzino d’accordo un progetto educativo, perché in caso contrario sarà necessario ricorrere all’intervento del giudice.
Attraverso l’affidamento condiviso si attua il principio di bigenitorialità.
Bigenitorialità non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.
Non sempre l’affido condiviso – inteso come scelta del principio di bigenitorialità – può essere la scelta migliore per il minore. Infatti, in sede di separazione il giudice quando adotta i provvedimenti relativi alla prole deve farlo nell’esclusivo interesse morale e materiale della stessa. In altri termini, deve valutare se affidarli ad entrambi o ad uno solo di essi, stabilire i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore, determinare la misura del mantenimento…
Se non vi sono ragioni gravi, la scelta ricade sull’affidamento condiviso perché l’interesse del minore si configura nel mantenere con entrambi i genitori un rapporto sereno ed equilibrato; in caso contrario potrebbe optarsi o per un affido monogenitoriale (o esclusivo) o addirittura affidamento a terza persona.
La Cassazione con l’ordinanza n. 9143/2020 rigetta il ricorso di una madre, protagonista di un rapporto conflittuale con l’ex compagno, nei confronti del quale pendono procedimenti penali per condotte violente perpetrate nei suoi confronti. Da qui la chiusura della donna a percorsi di mediazione o terapeutici individuali per risolvere il conflitto con l’uomo, liberarsi dalla dipendenza con il figlio e garantire il recupero del rapporto di quest’ultimo con il padre. In sede di merito viene disposta la collocazione del padre e del minore presso una comunità educativa. La donna però si oppone e ricorre in Cassazione, ma questa, nel rigettarne il ricorso, riafferma l’importanza del principio di bigenitorialità, che garantisce alla prole un rapporto affettivo stabile con entrambi i genitori.
Spetta, dunque, al giudice, rebus sic stantibus, valutare la rispondenza o meno della affidamento condiviso nell’interesse del minore, configurandosi la scelta della bigenitorialità come scelta preferenziale e quella della monogenitorialità come scelta residuale.
La scelta del giudice sarà rivolta sempre verso la bigenitorialità; solo nell’ipotesi in cui dalla sua valutazione ritiene che l’affido condiviso ostacola la crescita serena ed equilibrata del minore dovrà optare, necessariamente, sulla scelta residuale, ovvero della monogenitorialità.
Da ultimo quando la situazione familiare è inidonea ad assicurare la crescita serena ed equilibrata può essere disposto l’affido a terze persone (affidamento temporaneo del minore).
Il nostro Legislatore ritiene che il giudice nell’individuare le terze persone cui affidare il minore debba far ricadere la scelta su persone facenti parte dell’ambito familiare al fine di garantire il diritto del minore a mantenere rapporti significativi anche con i parenti di ciascun ambito genitoriale.
Quando questo non è possibile le terze persone vanno individuate all’esterno dell’ambito familiare.
Se l’interesse del minore costituisce il presupposto fondamentale su cui deve essere adottato il provvedimento del giudice, ne consegue che l’esercizio della responsabilità genitoriale si sviluppa sulla base del tipo di provvedimento adottato, o meglio sul tipo di affidamento deciso nell’interesse del minore.
Affidamento condiviso e responsabilità genitoriale costituiscono le direttrici fondamentali per assicurare al minore una crescita equilibrata ed armonica.
Occorre, dunque, promuovere una responsabilità educativa condivisa. E’ bene ricordare che la famiglia costituisce la prima forma di società al cui interno ha inizio il processo educativo per una crescita sana ed equilibrata, processo che deve continuare il suo iter anche nel momento in cui la famiglia attraversa una fase patologica (separazione). E’ necessario, pertanto, puntare per l’affidamento condiviso dove entrambi i genitori esercitano attivamente il loro ruolo educativo di sostegno e di cura.