Come richiedere la separazione consensuale

Il diritto di famiglia in materia di matrimonio è stato oggetto di un’importante riforma avvenuta con il D.L. 132/2014 (legge di conversione n. 162/2014).

Difatti, fino a tale momento, l’unico mezzo a disposizione dei coniugi per procedere alla loro separazione, era rappresentato dal procedimento disciplinato dagli artt. 706 e ss. del codice di proc. civile, riguardante il ricorso al tribunale al fine di ottenere la pronuncia del decreto di omologazione dell’accordo raggiunto dalle parti per procedere alla separazione.

Con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014, tale procedura è stata affiancata dalla possibilità di ricorrere, in alternativa, alla negoziazione assistita, ossia un accordo concluso dai coniugi con l’assistenza di avvocati e, in secondo luogo, dalla possibilità di separarsi attraverso dichiarazioni rese dai coniugi dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Vediamo, nello specifico, come sono disciplinate le tre diverse modalità per separarsi.

La separazione consensuale dei coniugi non può avere effetto senza l’omologazione del giudice (art. 158 cod. civile), per tale motivo, al fine di ottenere l’omologazione dell’accordo sulle condizioni della separazione consensuale, i coniugi congiuntamente ovvero uno solo di essi debbono presentare un apposito ricorso al tribunale competente (art. 706 cod. proc. Civile).

Il tribunale territorialmente competente (si tratta di competenza inderogabile) è individuato in base ad una serie di fattori concorsuali. In primo luogo, la competenza spetta al tribunale in cui i coniugi hanno stabilito la loro ultima residenza. In mancanza, è competente il tribunale ove risiede o abbia il domicilio il coniuge convenuto nell’ipotesi di ricorso di uno solo di essi. Se il convenuto risieda all’estero o sia irreperibile, si fa riferimento al tribunale del luogo ove risiede o domicili il coniuge che presenta il ricorso.

Per addivenire alla separazione consensuale, avvalendosi della procedura giudiziale, è previsto il versamento del contributo unificato pari alla somma di € 43,00.

Il ricorso deve indicare i fatti sui quali si fonda la domanda di separazione, nonché l’indicazione dall’esistenza dei figli di entrambi i coniugi.

A seguito della fissazione dell’udienza di comparizione da parte del presidente del tribunale, le parti debbono presentarsi dinanzi ad esso nel giorno da lui stabilito, avvalendosi dell’assistenza del proprio avvocato.

In mancanza, il ricorso perde efficacia, se a non presentarsi sia il coniuge ricorrente. Viceversa, in caso di assenza del convenuto, il presidente può decidere di fissare una nuova data per la comparizione dei coniugi (art. 707, cod. proc. Civile).

All’udienza, i coniugi vengono ascoltati dal presidente, prima separatamente e poi assieme, al fine di cercare la riconciliazione tra gli stessi (art. 708, cod. proc. Civile).

Nel caso in cui la conciliazione non avvenga, si dà atto a verbale del consenso dei coniugi di addivenire alla loro separazione consensuale nonché delle condizioni che riguardano sia i coniugi che i loro figli.

Tale accordo, raggiunto dalle parti, è soggetto alla procedura di omologazione da parte del tribunale che provvede in camera di consiglio con apposito decreto che rende efficaci le condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi in merito alla loro separazione.

La finalità dell’omologazione è quella di consentire al tribunale di controllare la legittimità della separazione, vale a dire in merito alla validità del consenso prestato dai coniugi e la compatibilità delle condizioni da essi raggiunte con le disposizioni normative che prevedono precisi diritti e doveri dei coniugi, nonché in ultimo in merito alla salvaguardia degli interessi dei figli.

Difatti, qualora l’accordo raggiunto sia in contrasto con i diritti e doveri dei coniugi ovvero sia in contrasto con l’interesse dei figli, il tribunale procede a convocare nuovamente i coniugi, al fine di modificare i patti raggiunti, pena il rifiuto di omologazione degli stessi.

In materia di separazione consensuale, il D.L. 132/2014 ha introdotto, come alternativa al procedimento giudiziale, la possibilità per i coniugi di  ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, al fine di porre termine al proprio matrimonio.

La negoziazione assistita dalla presenza di uno o più avvocati, ha la funzione di consentire alle parti di transigere la propria lite, in tal caso di procedere alla separazione, accordandosi stragiudizialmente circa le condizione della medesima, evitando in tal modo di ricorrere dinanzi ad un giudice.

Per procedere alla negoziazione assistita, è richiesta obbligatoriamente la forma scritta, pena la nullità dei patti raggiunti. Inoltre le parti hanno a disposizione termini ben definiti, dovendo la procedura completarsi entro un massimo di tre mesi (il minimo è un mese) prorogabili solo su accordo delle parti per altri trenta giorni.

È obbligatoria altresì la presenza di uno o più avvocati, per comporre la controversia, i quali hanno la funzione non solo di assistere le parti ma anche di certificare il contenuto dell’accordo e le sottoscrizioni delle parti intervenute.

La parte, che intende ricorrere a tale procedura, è tenuta ad invitare la parte avversa, indicando l’oggetto del contendere nonché l’avviso che la mancata risposta all’invito nel termine di un mese dalla ricezione del medesimo ovvero che il rifiuto a conciliarsi stragiudizialmente attraverso la negoziazione assistita potrà essere valutato in sede giudiziale sia in riferimento alle spese processuali sia per l’eventuale risarcimento del danno per lite temeraria, qualora si sia resistito in giudizio pur sapendo di aver torto.

L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo ed idoneo per procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Esso ha la stessa efficacia del provvedimento emesso dal giudice di omologazione dell’accordo giudiziale. Non è previsto il versamento del contributo unificato per procedere alla separazione consensuale, attraverso la convenzione di negoziazione assistita.

L’art. 6 del D.l. 132/2014 che disciplina, nello specifico, la separazione consensuale, prevede una diversa procedura a secondo che si sia in presenza di figli minorenni ovvero maggiorenni incapaci d’intendere di volere o non in grado di provvedere da sè al proprio sostentamento.

Difatti, in tal caso, è previsto che l’accordo stipulato dai coniugi vada presentato al pubblico ministero del tribunale competente affinché accerti la mancanza di irregolarità, al fine di concedere il nulla osta per la trascrizione dell’accordo raggiunto.

Viceversa, quando vi sono figli minorenni ovvero maggiorenni incapaci d’agire o non autosufficienti economicamente, il patto concluso va trasmesso nel termine di dieci giorni al P.M. per svolgere un controllo circa la salvaguardia dell’interesse dei figli. Ove ciò non sussiste, egli invia nei cinque giorni successivi l’accordo al presidente del tribunale, affinché convochi i coniugi entro trenta giorni al fine di provvedere e concedere il nulla osta.

Dopo che si è conclusa la fase di controllo, è previsto che l’avvocato debba trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, entro dieci giorni, la copia autentica dell’accordo stesso, affinché si provveda alla sua trascrizione nei registri dello stato civile.

Un’ulteriore procedura per addivenire alla separazione consensuale, è rappresenta dalla possibilità data ai coniugi di separarsi tramite dichiarazione rese dinanzi all’ufficiale di Stato civile (Sindaco).

Essa è disciplinata dall’art. 12 del  D.L. 132/2014, il quale prevede la facoltà per i coniugi di stipulare un accordo al fine di porre termine al proprio matrimonio, attraverso apposite dichiarazioni rese alla presenza del Sindaco del comune in cui almeno uno dei due risiede ovvero del comune in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, avvalendosi ove lo ritengono dell’assistenza di un avvocato (scelta facoltativa e non obbligatoria, come previsto per la convenzione di negoziazione assistita).

Occorre, tuttavia, precisare che tale possibilità non può essere esercitata qualora siano presenti figli minorenni ovvero maggiorenni ma incapaci d’intendere e volere o non in grado di finanziare in autonomia il proprio sostentamento.

Le parti rendono personalmente le proprie dichiarazioni di voler procedere alla loro separazione consensuale, avvalendosi, ove lo ritengono opportuno, dell’assistenza di un avvocato, alla presenza dell’ufficiale dello stato civile, sottoscrivendo l’accordo che  non può far riferimento a disposizioni che comportano un trasferimento di proprietà.

Una volta raggiunto l’accordo sulle condizioni della separazione, esso è concluso ma non definitivo, dal momento che è previsto l’obbligo per il sindaco di far comparire nuovamente i coniugi dinanzi a sé, entro il termine massimo di trenta giorni per confermare il contenuto del patto stipulato, pena in caso di non comparizione di mancata conferma dell’accordo.

L’accordo, anche il tal caso, produce i medesimi effetti dei provvedimenti pronunciati dal giudice in sede giudiziaria.

Così come previsto per la procedura di negoziazione assistita, l’esperimento della separazione consensuale tramite le dichiarazioni ricevute dal sindaco è esente dal contributo unificato.