Chiamaci:
Prima di soffermarci sui diritti ereditari che spettano o meno alla prima e alla seconda moglie del defunto, è importante specificare come la legge, riservi quote di legittima differenti a seconda della tipologia di legittimari (art. 536 c.c.: coniuge, figli, ascendenti) e del loro numero.
L’art. 540 del codice civile, riserva a favore della moglie la metà patrimonio del defunto, salvo che ricorra l’ipotesi del concorso con i figli.
La legge prevede, invece che quando il defunto abbia un solo figlio, questi abbia diritto alla metà del patrimonio del de cuius. mentre se i figli sono più di uno, ad ognuno è riconosciuta la quota di due terzi del patrimonio ereditario, in egual misura, sempre salva l’ipotesi del concorso con il coniuge del defunto.
Nell’ipotesi in cui il defunto, non abbia figli nel momento della morte, ma siano soltanto gli ascendenti, quest’ultimi hanno diritto di ricevere un terzo del patrimonio, se non si applica l’art. 544 cod. civ. che disciplina il concorso degli ascendenti con il coniuge del defunto.
Qualora, il de cuius al momento, era legalmente coniugato e vi erano figli, l’art. 542 del codice civile, dispone che al coniuge sia attribuita un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al figlio. se invece vi sono più figli, ad essi è attribuita in parti uguali la metà dell’asse ereditario, mentre il coniuge ha diritto di ricevere un quarto del patrimonio.
Queste regole valgono anche nel caso in cui il concorso sia tra figli del primo matrimonio e coniuge del secondo matrimonio. Nell’ipotesi in cui il defunto, in vita, abbia fatto delle donazioni a favore dei figli, il nuovo coniuge ha diritto a vedere ricostruita la massa ereditaria con tali beni e poco importa che la donazione sia stata effettuata prima o dopo il secondo matrimonio (Cass. Sent. 4445/2016).
Se il defunto non aveva figli, ma oltre la coniuge sono presenti anche gli ascendenti, si applica l’art. 544 cod. civ. che suddivide tra gli stessi il patrimonio ereditario, specificando che al coniuge spetti la metà del patrimonio del de cuius, mentre gli ascendenti, hanno diritto di ricevere un quarto del patrimonio.
Per quanto riguarda, i diritti ereditari attribuiti al coniuge del defunto, occorre fare un’importante distinzione tra la situazione della prima moglie e della seconda moglie, qualora il de cuius abbia contratto un nuovo matrimonio.
Difatti, a differenza del coniuge separato, che gode degli stessi diritti attribuiti normalmente al coniuge, fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stata addebitata per colpa la separazione, che comporta la perdita di ogni diritto successorio (è concessa soltanto una rendita vitalizia qualora era disposto in suo favore il versamento degli alimenti da parte del de cuius), l’ex coniuge, ossia quello da cui si sia divorziato, perde ogni diritto a succedergli nel suo patrimonio, dal momento che il divorzio produce l’effetto di sciogliere, in tutto e per tutto, il vincolo matrimoniale. Di conseguenza vengono meno anche gli effetti civili nascenti dal matrimonio, come appunto, il diritto di successione, anche se si tratta di beni acquistati in costanza del primo matrimonio, essendo tale circostanza irrilevante ai fini della successione. Soltanto il momento della morte produce il venir in essere del diritto a succedere (potrà solo godere, qualora il bene era in comproprietà con l’ex marito, poi defunto, del 50% del bene, ma ciò in quanto si tratta non diritto ereditario ma semplicemente di diritto di proprietà propria ed esclusiva, che quindi non cade nella massa ereditaria), ciò comporta che sarà la seconda moglie il soggetto ritenuto dall’ordinamento legittimato a far valere i diritti ereditari.
Ciò significa che la seconda moglie sarà considerata l’erede del patrimonio del coniuge defunto insieme eventualmente ai figli (sia di prime che di seconde nozze) o accanto agli ascendenti, se non sono presenti figli. Pertanto la stessa avrà diritto a disporre della quota a lei assegnata dalla legge sulla casa coniugale, anche se acquistata durante il primo matrimonio, in quanto la proprietà della casa si trasmetterà agli eredi del coniuge defunto; inoltre potrà disporre degli altri beni e rapporti che facevano capo al de cuius, compresa la possibilità di ottenere la pensione di reversibilità e il versamento del TFR del proprio marito.
Detto questo, occorre tuttavia precisare che sono riconosciuti alcuni diritti alla prima moglie. Difatti è previsto che questa possa richiedere:
– assegno di mantenimento: la prima moglie, può richiedere, che i soggetti che accettano l’eredità, versino in suo favore un assegno di mantenimento, qualora godeva di tale diritto al momento della pronuncia di divorzio. Tuttavia la legge, richiede, che la prima moglie debba trovarsi in stato di bisogno e che non abbia contratto nuovo matrimonio. Tale diritto, pertanto viene meno nel momento in cui la prima moglie si risposi ovvero venga meno lo stato di bisogno in cui versava.
– assegnazione della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto alla prima moglie (divorziata) e alla seconda moglie del defunto: a favore della prima moglie del defunto, è riconosciuta, la possibilità di richiedere l’assegnazione della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto.
Tuttavia, ai fini della concessione, la legge richiede che la stessa:
- non abbia contratto nuovo matrimonio;
- che, con la sentenza di divorzio, sia stato disposto in suo favore, il versamento dell’assegno da parte dell’ex marito;
- che, infine il rapporto di lavoro, che da titolo a ricevere la pensione ed a conclusione del rapporto stesso, la liquidazione (TFR) sia avvenuto prima che fosse pronunciata la sentenza di divorzio tra la prima moglie e l’ex marito, poi defunto.
Nell’ipotesi, come quella in esame, che accanto alla prima moglie, vi siano anche una nuova consorte del defunto, la legge prevede che l’assegnazione della pensione, nonché del trattamento di fine rapporto, avvenga sempre nel rispetto delle condizioni suddette, in ragione di una quota disposta in favore di entrambe.
In tali casi, infatti, il giudice dovrà tener conto di alcuni fattori, tra i quali:
– la durata di entrambi i matrimoni (potrà considerare, al riguardo, anche l’eventuale periodo di convivenza, ove sia considerevole, tra il defunto e la seconda moglie);
– dell’ammontare dell’assegno eventualmente assegnato alla prima moglie con la sentenza di divorzio;
– della massa ereditaria e conseguentemente anche delle condizioni in cui versano gli eredi.