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Opposizione a decreto ingiuntivo con fac simile atto di opposizione
Se il decreto ingiuntivo è uno strumento giuridico messo a disposizione del creditore per ottenere il recupero di somme di denaro (oppure la consegna di beni determinati ovvero cose fungibili) vantate verso l’ingiunto/debitore, l’opposizione è invece il mezzo concesso a quest’ultimo, dalla legge, per contestare il decreto ingiuntivo stesso. Con l’opposizione il debitore o presunto tale, in sostanza, rimette in gioco la pretesa creditoria la quale, proprio attraverso il decreto ingiuntivo, aveva ottenuto una sorta di primo riconoscimento. Il procedimento ingiuntivo, definito anche monitorio, si caratterizza per la sua struttura sommaria, celere e semplificata, e per il quale non si richiede una vera e propria “prova” come prevista nei giudizi ordinari, e si esaurisce, appunto, nella emanazione di un decreto del giudice inaudita altera parte, ossia in assenza di contraddittorio (cioè senza la presenza della controparte/debitrice). Quindi, scopo dell’opposizione al decreto ingiuntivo è proprio quello di paralizzare, da un lato, la pretesa in esso contenuta e dall’altra richiedere al giudice, in contraddittorio tra le parti, un controllo più approfondito sul diritto del creditore stesso, perché ritenuto dall’ingiunto, per ragioni varie, non sussistente o solo parzialmente esistente.
Ai sensi dell’art. 645 c.p.c., con l’opposizione a d.i. si promuove un giudizio ordinario (e non più sommario) attraverso il quale la domanda proposta dal creditore, nella precedente fase ingiuntiva, diviene non solo oggetto di un esame più approfondito, ma consente al debitore stesso di poter esercitare il proprio diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ristabilendo il principio del contraddittorio assente nella fase monitoria (c.d. funzione riequilibratrice). Per legge, il decreto ingiuntivo deve contenere l’avvertimento al debitore di provvedere al pagamento entro giorni 40 decorrenti dalla notifica del d.i. medesimo ovvero, entro lo stesso termine, della facoltà di proporre opposizione e che in assenza si procederà con l’esecuzione. Ciò significa che la mancata opposizione da parte del debitore renderà il decreto ingiuntivo un provvedimento definitivo e titolo valido per azionare le procedure esecutive (salva l’ipotesi di un d.i. già provvisoriamente esecutivo). Pertanto, al fine di evitare spiacevoli pignoramenti e/o impugnare un d.i. già emesso in forma provvisoriamente esecutiva, è necessario che il debitore proponga opposizione contro lo stesso nel termine perentorio di 40 giorni, decorrenti appunto dalla notifica, salva la possibilità di opposizione tardiva in casi particolari. L’ingiunto, difatti, può fare opposizione oltre il termine di 40 gg. solo qualora dimostri che l’inosservanza del medesimo sia dovuta alla mancata conoscenza del d.i., per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore. L’opposizione si propone con atto di citazione (o ricorso in materia di lavoro) davanti lo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il d.i.. Si tratta di una competenza funzionale che non ammette deroghe, ma ciò non esclude che in sede di opposizione si possa contestare la competenza del giudice che ha emesso il d.i. (per motivi di territorio o per valore). L’atto di citazione dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 163 c.p.c., e tra i quali: l’indicazione dell’ufficio giudiziario (quello che ha emesso il d.i.), i dati identificativi della parte che cita e quelli della controparte, il nome e cognome del proprio avvocato e l’indicazione della procura rilasciata allo stesso, i motivi di fatto e diritto dell’opposizione, i mezzi di prova, l’eventuale domanda riconvenzionale, l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, l’invito a costituirsi alla controparte con l’avvertimento che la costituzione oltre termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. ecc.. L’atto così formato andrà poi sottoscritto e notificato. In sede di opposizione, il giudice dovrà valutare che il credito su cui si fonda il d.i. sia effettivamente sussistente, quindi non più sulla base di una valutazione sommaria di elementi aventi una parvenza di prova, bensì attraverso una cognizione piena, cioè mediante una disamina approfondita degli ordinari elementi di convincimento che caratterizzano un giudizio ordinario, e dunque su prove certe (es. documenti, testimonianze, consulenza tecnica).
I motivi su cui fondare l’opposizione sono svariati e l’opponente, quindi, dovrà dimostrare che la pretesa creditoria è ingiustificata. Dopo la costituzione delle parti in giudizio ed in sede di prima udienza, occorrerà promuovere la procedura di mediazione, prevista dalla legge quale condizione di procedibilità del giudizio. Sul punto c’è solo da dire che, dopo alterne decisioni dei giudici, una recente sentenza delle S.U. della Cassazione ha chiarito che l’onere di richiedere ed attivarsi per la mediazione, dopo l’opposizione, spetta all’opposto. All’esito del giudizio il giudice potrà revocare il d.i. se ritiene valide e fondate le ragioni dell’opponente, oppure confermare il d.i., anche per una parte della somma e concedere l’esecuzione, qualora non sia stata già concessa in via provvisoria. È bene ribadire, infatti, che il d.i. è titolo valido per azionare le procedure espropriative, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. La concessione dell’esecuzione può dipendere dal comportamento del debitore in fase di opposizione. Vediamo di seguito i casi in cui l’esecuzione viene concessa:
1) Esecuzione provvisoria: si ha quando nella stessa fase monitoria il giudice concede l’esecutorietà provvisoria del d.i. perché il ricorso è fondato su alcuni documenti cui la legge, per le loro caratteristiche formali, riconosce una maggiore efficacia probatoria, tali da consentire un maggior fumus;
2) Mancata opposizione: qualora il debitore, ricevuto il d. i. non esecutivo a seguito di notifica, rimane inerte e non promuove opposizione nel termine di 40 giorni, decorsi i quali il creditore potrà ottenere l’esecutorietà;
3) Mancata costituzione in giudizio: si ha nei casi in cui, pur avendo notificato l’atto di opposizione, l’opponente dopo quest’attività non procede alla rituale costituzione in giudizio nei modi di previsti dalla legge. Pertanto, in sede di udienza, il giudice verificata la mancata costituzione dell’opponente dichiara esecutivo il d. i.;
4) Esecuzione in pendenza di opposizione: in questo caso l’opponente ha notificato la citazione e si è regolarmente costituito, ma la sua difesa non si fonda su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel prima caso mancano atti scritti e/o documenti tali da poter contestare concretamente il credito, ossia quando l’opposizione è meramente e puramente contestativa. Nel secondo caso quando le difese dell’opponente sono tali da richiedere un’indagine lunga e complessa la quale, tra l’altro, potrebbe nascondere uno scopo dilatorio, cioè in sostanza per dare tempo al debitore.
In questa ipotesi il giudice concede l’esecuzione provvisoria con ordinanza non impugnabile;
5) Esecuzione parziale: sempre in sede di giudizio a seguito di opposizione, il giudice concede l’esecuzione parziale sulle somme non contestate (per es. per un credito di €. 10.000, l’opponente contesta solo la metà dell’importo, riconoscendo espressamente o implicitamente, perché appunto non contestata nella sua totalità, la restante quota).