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Anche se il vaccino contro il covid-19 non è obbligatorio, è possibile accedere al risarcimento dei danni di salute da esso causati. In questo articolo spieghiamo le ultime novità in tema di risarcimento dai danni del vaccino.
Mentre agli ultracinquantenni restavano solo quattro giorni per adeguarsi all’obbligo di vaccinazione anti Covid, venerdì scorso il decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha introdotto a sorpresa un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi non ha l’obbligo. Un ulteriore tassello del già complesso quadro sull’informazione da dare a chi sta per sottoporsi all’inoculazione per ottenere il suo consenso.
È già in vigore l’estensione dell’indennizzo anche ai casi in cui la vaccinazione è solo raccomandata: diminuisce il peso del consenso informato
L’articolo 20 del Dl 4/2022 stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente «a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata». Quella obbligatoria non è menzionata, perché già inclusa nel perimetro della legge 210/1992.
L’ampliamento della platea potrebbe essere un modello da estendere a tutti i casi di alea terapeutica e mira alla deflazione del contenzioso: per chiedere il sussidio occorre rinunciare a eventuali azioni risarcitorie fondate sull’accertamento di vere e proprie responsabilità civili.
Il consenso informato sulla vaccinazione contro il covid
Tanto più che l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni (Dl 1/2022) ha innescato reazioni assai più vivaci delle precedenti tornate anti Covid (come quelle per i sanitari). Al di là del bilanciamento tra libertà individuali e tutela della salute pubblica, c’è bisogno di chiarezza sulle responsabilità connesse a possibili eventi avversi derivanti dall’assunzione obbligatoria del farmaco. Responsabilità che, a detta di molti, vanno poste in carico allo Stato e invece sarebbero escluse dall’effetto liberatorio della firma del modulo di consenso informato. Così c’è chi ha chiesto la revisione del modulo.
Un errore, perché:
– nei trattamenti sanitari obbligatori il consenso non è dovuto, in quanto non c’è possibilità di scelta;
– resta pieno il diritto di essere informati sul tipo di trattamento e le sue possibili complicanze; e comunque va compilato il questionario anamnestico indispensabile a valutare se ci sono «specifiche condizioni cliniche» in presenza delle quali la vaccinazione può essere omessa o differita (articolo 4-quater, comma 2 del Dl 44/2021);
– fuori dai trattamenti obbligatori, il consenso serve ad attestare che si è ricevuta informazione adeguata per valutare pro e contro e decidere liberamente; ciò non vuol dire affatto che il consenso equivale a esonero di responsabilità, essendo semmai la presa d’atto di un’alea correlata a un’attività di cura, che non basta a fondare un giudizio di colpa.
Tale alea rimane dunque in capo a chi presta il consenso, ma non se c’è un trattamento obbligatorio.
Sotto quest’ultimo profilo, la Corte costituzionale (sentenza 5/2018) ha affermato che l’imposizione dell’obbligo, oltre che volta a preservare lo stato di salute altrui, deve esser tale da non incidere negativamente sulla salute di chi è obbligato, salvo per le sole conseguenze che appaiano normali e, quindi, tollerabili.
Va dunque prevista un’equa indennità per chi riporti danni seri a seguito di vaccino obbligatorio. Perciò le leggi 210/1992 e 229/2005 prevedono già indennità per danni psicofisici permanenti da vaccinazioni obbligatorie.
Rimane ferma la possibilità di una più ampia tutela risarcitoria, laddove si possa dare la (difficile) prova che il danno sia imputabile a una condotta colposa del vaccinatore, del ministero della Salute o di altri potenziali responsabili nel processo di produzione del farmaco.
Il consenso senza obbligo
L’impressione è, dunque, che su tali temi regni troppa confusione. Lo attesta il fatto che, nella prassi, si continua a richiedere il consenso per i vaccini anti Covid anche quando sono obbligatori.
Per quelli non obbligatori, la critica si è spostata sul fatto che il consenso, che qui resta necessario, non sarebbe affatto libero ma figlio di un obbligo di fatto, indotto dall’esigenza di ottenere il green pass. La tesi non persuade: in una campagna vaccinale sostenuta da così forti istanze di tutela pubblica, le ragioni individuali possono sfumare.
Ma, proprio per il superiore interesse generale che sostiene tali vaccini, “spinti” dalle regole sul green pass, si ritiene che la tutela vada comunque accordata anche in assenza di vero e proprio obbligo vaccinale. In questo senso si è più volte espressa la Consulta, ritenendo che gli indennizzi della legge 210/1992 vadano riconosciuti anche per gli eventi avversi derivati da vaccinazioni «raccomandate» dall’autorità sanitaria italiana, perché la ratio è la stessa.
Di qui l’aggiunta apportata all’articolo 20 del Dl 4/2022, spinta dalla straordinaria ribalta (anche) mediatica dei vaccini anti Covid, per placare le polemiche di un’opinione pubblica non sempre correttamente informata.
Maurizio Hazan, Danni permanenti risarciti anche se il vaccino non è obbligatorio, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 2 febbraio 2022
Fonte Articolo: https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AER7XqAB