Coppia di fatto. Chi sono coloro che convivono di fatto e quali sono le loro tutele

Introduzione

La concezione di famiglia fondata esclusivamente sul matrimonio risulta essere una nozione superata.

Sia la giurisprudenza che lo ha fatto per prima, sia la legge in un momento successivo, hanno ampliato il concetto unità familiare ispirato alla tradizione, estendendolo alle coppie conviventi che stanno in piedi per merito di un legame affettivo duraturo e stabile.

In questi tempi, anche le persone che abitano sotto lo stesso tetto possono rivendicare determinati diritti in relazione al tipo di legame che decidono di volere realizzare.

È possibile distinguere almeno tre tipi di famiglia.

La famiglia nella quale la coppia si è sposata, i conviventi che hanno registrato la loro unione in Comune, i conviventi che non hanno formalizzato la loro coabitazione.

Attraverso questo articolo scriveremo delle varie situazioni, con particolare attenzione ai diritti delle coppie di fatto.

Prima di cominciare, si deve subito dire che i diritti delle coppie di fatto sono stati in gran parte sanciti da parte della giurisprudenza.

Non esiste una legge che disciplina la condizione di coloro che, nonostante convivano, non hanno voluto formalizzare la loro unione in Comune come ha previsto la legge Cirinnà (L. 20/05/ 2016 n. 76).

Con l’espressione “coppie di fatto” s’intendono le coppie che non hanno contratto matrimonio e che non sono formalmente registrate come conviventi.

Di seguito vedremo quali sono i loro diritti.

Chi sono coloro che convivono di fatto

Come scritto in precedenza, a seguito della legge Cirinnà, le convivenze di fatto vengono collocate nella famiglia tradizionale fondata sul matrimonio.

Secondo la legge in questione, per conviventi di fatto s’ intendono persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità oppure adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera che viene presentata al Comune di residenza, nella quale i due conviventi dichiarano di convivere con residenza allo stesso indirizzo.

Dopo i dovuti e necessari accertamenti, il Comune rilascerà il certificato di residenza e lo stato di famiglia.

Le coppie di fatto

Le coppie di fatto sono costituite dalle persone che, nonostante convivano in modo stabile e siano legate da un rapporto affettivo di lunga durata, hanno deciso di non formalizzare la loro unione in Comune, che è caratteristica dei conviventi di fatto.

Le coppie di fatto sfuggono alla legge Cirinnà e non hanno i diritti che il provvedimento legislativo accorda ai conviventi di fatto.

In Italia, ci sono molte coppie che, nonostante da anni abitino sotto lo stesso tetto, non vogliono rendere ufficiale la loro unione, rifiutando in questo modo di diventare conviventi di fatto.

Quali sono i diritti delle coppie di fatto

Le coppie di fatto sono coloro che non avendo registrato la loro unione in Comune, non accedono ai diritti previsti dalla legge Cirinnà.

Questo non significa che siano prive di qualsiasi tutela.

Per merito del lavoro costante della giurisprudenza, anche le coppie di fatto possono beneficiare di precisi diritti.

Di seguito scriveremo quali sono i più importanti.

Diritto di vivere nella stessa casa

Se l’abitazione è di proprietà di uno dei due, non si può buttare fuori di casa l’altro nell’immediato.

Lo stesso vanta un diritto di possesso che non gli può essere negato.

Se la coppia dovesse finire di esserlo, non si può pretendere che il soggetto non proprietario abbandoni subito l’abitazione.

Diritto di subentrare nel contratto di locazione

Se la casa nella quale si è svolta la convivenza è in affitto, il convivente sopravvissuto alla morte dell’altro ha diritto di subentrare nel contratto sino alla sua naturale scadenza.

Diritto all’affidamento dei figli

A causa della fine della relazione, i figli della coppia hanno diritto di essere affidati ad entrambi i genitori ed ex conviventi.

Il dovere di mantenimento, il diritto di visita e l’affidamento condiviso non hanno differenze tra coppie sposate e coppie che non hanno contratto il matrimonio.

Diritto al risarcimento del danno

Se uno dei due coniugi muore per fatto illecito altrui, ad esempio, un incidente stradale, il superstite ha diritto ad essere risarcito al pari di un coniuge. Il diritto al risarcimento scatta se la convivenza abbia una stabilità che faccia ritenere in modo ragionevole che, dove non fosse arrivata l’altrui azione illecita, sarebbe continuata nel tempo.

Violazione degli obblighi familiari

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza,versare del denaro al partner, durante la convivenza, configura l’adempimento di un’obbligazione naturale, essendo espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.

Risulta essere legittimo richiedere, nei confronti dell’ex convivente, il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari.

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia non dipende dall’esistenza di un matrimonio formale e, di conseguenza, l’illecito penale scatta anche nei confronti del convivente.

Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno risulta essere rilevante anche la convivenza stabile dello straniero che dimostri di trarre da questo tipo di rapporto dei mezzi leciti di sostentamento.

Per lo stesso motivo non si può espellere lo straniero, non esclusivamente in caso di matrimonio, ma anche di convivenza in Italia, con una donna incinta.

Tratto da https://www.diritto.it/

di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di Famiglia  – 4 ottobre 2021