Chiamaci:
“In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio. Inoltre, l’esigenza di concedere uno strumento agile di tutela a favore del credito prevale rispetto all’esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia.”
Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 28 aprile 2020 n. 8240.
- L’art. 1 c. 11 della legge 249/1997, rubricato “Tentativo di conciliazione extra giudiziale di controversie. Sospensione termini processuali”, dispone che «L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazioneda ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
- L’art. 2 comma 1 del succitato Regolamento 173/07/CONS indica l’ambito di applicazione della disciplina e al comma 2 prevede i casi in cui sia esclusa l’applicazione del Regolamento stesso.
- L’art. 3 c. 1 del Regolamento dispone che, per le controversie di cui all’art. 2 c. 1, il ricorso in sede giurisdizionale sia improcedibilefino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Dalla lettura delle norme sopra esposte emerge come il legislatore abbia inteso favorire il ricorso al tentativo di conciliazione, ma la lettera della legge non chiarisce se tale tentativo debba essere esperito anche in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. Invero, la legge 249/1997 impiega espressioni quali “proporre ricorso giurisdizionale” e “agire in giudizio” e sembra far riferimento all’atto introduttivo di un giudizio ordinario, a contraddittorio immediato.
Il d. lgs. 28/2010 disciplina la mediazione, ossia una modalità alternativa di definizione delle controversie. Sono indicate le materie in cui il tentativo di mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda (art. 5 c. 1 bis). Si parla, a tal proposito, di procedibilità sospensiva, in quanto, se le parti non vi hanno provveduto o non hanno concluso la procedura, il giudice deve rinviare la trattazione all’udienza successiva alla chiusura del procedimento.
Il tentativo di mediazione non deve essere esperito nel caso dei procedimenti per ingiunzione (art. 5 c. 4 lett. a) d. lgs. 28/2010), inclusa l’opposizione, sino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Pertanto, la proposizione della mediazione è posticipata al successivo giudizio di opposizione (una volta intervenuta la decisione sulla provvisoria esecutorietà del decreto).
Tale norma si applica anche in caso di telecomunicazioni?
La risposta è negativa, infatti, l’art. 23 c. 2 d. lgs. 28/2010 fa salvi i procedimenti di conciliazione e mediazione obbligatori già esistenti. Nondimeno, la scelta del legislatore, in fatto di mediazione, non può essere ignorata dall’interprete.
La Suprema Corte ritiene che il tentativo di conciliazione non sia obbligatorio nella fase sommaria, ma debba ritenersi tale nella successiva fase di cognizione, ossia nel giudizio di opposizione.
In tale fase viene proposto un “ricorso giurisdizionale”, come recita l’art. 1 c. 11 legge 249/1997, quindi, diviene operante l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 2, c. 2 del Regolamento 173/07/CONS AGCOM (“Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l’utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli artt. 645 c.p.c. e segg.”).
Secondo le Sezioni Unite, in materia di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non è espressamente richiesto (a pena di improcedibilità) prima dell’emissione del decreto ingiuntivo e risulta incompatibile con la struttura e la finalità del procedimento monitorio, in quanto la conciliazione presuppone un giudizio che si svolga nel contraddittorio attuale tra le parti. In particolare, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello che, in diversa composizione, deciderà in base al seguente principio di diritto:
«In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito».
La Corte non si pronuncia in merito all’individuazione della parte onerata di esperire il tentativo di conciliazione, ossia debitore opponente (Cass. 64629/2015; Cass. 23003/2019) o creditore opposto, perché oggetto di una separata ordinanza interlocutoria (18741/2019) che sarà decisa in altra sede. Non si pronuncia, altresì, sulla circostanza se il tentativo di conciliazione rappresenti una condizione di procedibilità o proponibilità, in quanto, nel caso di specie, il suddetto tentativo conciliativo non risulta obbligatorio.