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Per famiglia si intende, dal punto di vista anagrafico, un insieme di persone che hanno dimora abituale nello stesso Comune, che coabitano e che sono legate da vincoli affettivi o da vincoli di matrimonio, di affinità, di parentela, di tutela o di adozione, come precisato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio del 1989 all’articolo 4.
Ciò posto, se da un lato i figli che si sposano e che continuano a vivere insieme con i propri genitori non rappresentano una famiglia anagrafica a sé stante, dall’altro lato non è detto che delle persone che vivono nella stessa abitazione diano sempre luogo a una sola famiglia anagrafica: ci possono essere nuclei familiari distinti, infatti, in assenza di vincoli tra le persone.
Lo stato di famiglia indica proprio i componenti della famiglia anagrafica, cioè, come detto, i componenti della famiglia che convivono con il richiedente e che sono legati da un vincolo di parentela, affinità, matrimonio o semplicemente affettivo.
Si tratta di un certificato che viene rilasciato dal Comune di residenza su richiesta dell’interessato e può servire per svariati motivi:
- per l’ottenimento di assegni fiscali da parte del datore di lavoro;
- per la compilazione dell’Isee;
- per chiedere un mutuo in banca;
- per ottenere benefici economico-fiscali dallo Stato (come tra gli altri il gratuito patrocinio).
In pratica, lo stato di famiglia indica i rapporti di parentela, di affinità o di tutela tra persone che vivono sotto lo stesso tetto.
Per richiedere lo stato di famiglia è possibile recarsi presso lo sportello Anagrafe del Comune in cui si è residenti, avendo con sé un documento di identità valido: occorre conoscere, inoltre, la data di nascita, il nome e il cognome del soggetto a cui il certificato sarà intestato.
Non vi sono costi se lo stato di famiglia è richiesto in carta semplice (tranne i pochi centesimi che i Comuni possono richiedere per le spese di segreteria), mentre in caso di richiesta in carta legale occorre portare con sé una marca da bollo da 16 euro.
Da qualche tempo è anche possibile richiedere lo stato di famiglia online, senza doversi necessariamente recare presso gli sportelli comunali.
Si tratta di un servizio che, ormai, mettono a disposizione quasi tutti i Comuni e che è fruibile accedendo all’apposita sezione della pagina istituzionale comunale.
In alternativa al certificato rilasciato dal Comune, è possibile autocertificare il proprio stato di famiglia. Di altro non si tratta che di una dichiarazione con cui il cittadino attesta la composizione del nucleo familiare di cui fa parte.
Il ricorso a un modulo di autocertificazione garantisce un notevole risparmio di tempo e di denaro: le aziende private possono accettare o non accettare le autocertificazioni, mentre le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accettarle: ciò vale per i tribunali, per le scuole, per le regioni, per i comuni e per tutte le aziende che si occupano di servizi pubblici come le aziende del gas, le poste e così via.
Nel caso in cui una di queste realtà non accetti l’autocertificazione dello stato di famiglia, viene compiuta una violazione dei doveri di ufficio.
Lo stato di famiglia storico, noto anche come stato di famiglia originario, permette di attestare la composizione originaria di un nucleo familiare: in altre parole, indica come era composta la famiglia prima che i figli si trasferissero. La differenza rispetto al certificato di stato di famiglia ordinario è rappresentata dal fatto che non si fotografa una situazione attuale ma una situazione del passato. Può esserci bisogno di questo documento nel caso in cui, per esempio, si abbia la necessità di dimostrare quali sono gli eredi di una persona deceduta, poiché in tal modo si può risalire ai discendenti del defunto. Per richiedere lo stato di famiglia storico è necessario rivolgersi, come sempre, allo sportello Anagrafe del Comune di riferimento: nel caso degli eredi di un defunto, bisogna andare nel Comune in cui è stata residente la famiglia del soggetto deceduto.
Lo stato di famiglia indica, come si è visto, non solo la composizione anagrafica, ma anche la residenza: in sostanza, in uno stato di famiglia compaiono tutte le persone che vivono allo stesso indirizzo e nello stesso immobile.
Tuttavia, per limitarsi ad attestare la residenza è sufficiente un altro documento: il certificato di residenza. Questo, senza elencare i componenti della famiglia anagrafica, si limita ad attestare qual è la dimora abituale di un certo soggetto.
In caso di convivenza, si può richiedere il certificato di stato di famiglia presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza: questo rappresenta il solo documento che attesta la convivenza dal punto di vista legale. D’altro canto, due persone conviventi non possono ottenere stati di famiglia differenti.
In seguito a una separazione o a un divorzio, si verifica quella che viene definita scissione dello stato di famiglia: in pratica, un componente della famiglia – uno dei due partner – si sposta in un’altra abitazione e dà vita a un nucleo familiare differente. Per richiedere la scissione è necessario sottoscrivere una dichiarazione specifica che deve essere inviata all’ufficiale dell’anagrafe: a quel punto il Servizio Anagrafe del Comune inoltra la pratica alla Polizia Municipale, che a sua volta esegue tutti gli accertamenti del caso necessari a verificare che la variazione anagrafica sia realmente avvenuta. Da quel momento in avanti, il coniuge separato o divorziato risulta residente a un indirizzo nuovo e non appare più nello stato di famiglia. Nella procedura di separazione consensuale, lo stato di famiglia serve a segnalare chi è residente in un immobile. Ovviamente, non sono previsti cambiamenti per il partner che resta nella stessa abitazione di prima, così come per i figli eventualmente presenti.