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L’espropriazione forzata inizia con l‘atto di pignoramento (che consiste nel primo atto esecutivo vero e proprio). Non è richiesto il pignoramento se oggetto di espropriazione sono cose soggette a pegno o ad ipoteca (art. 491 e 502 c.p.c.). In quest’ultimo caso, infatti, l’ordinamento ritiene già acquisiti gli effetti propri del pignoramento per cui è possibile il deposito dell’istanza di vendita o di assegnazione dopo la notifica del precetto e senza la previa notifica dell’atto di pignoramento.
Il pignoramento può assumere diverse forme:
– pignoramento immobiliare che ha per oggetto i beni immobili
– pignoramento mobiliare che ha per oggetto cose mobili
– pignoramento presso terzi che ha per oggetto crediti o più un generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo
La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente e anche di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire successivamente nel processo esecutivo.
Si tratta di un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni e non il loro utilizzo. Infatti il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni pignorati, salvo evitare di tenere comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei beni medesimi.
La legge indica quale sia la procedura del pignoramento e come si realizza a seconda dell’oggetto che viene pignorato.
In linea generale, il pignoramento è caratterizzato dalle seguenti fasi:
– notifica di titolo esecutivo e precetto al debitore;
– trascorso il tempo indicato nel precetto, notifica del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario;
– presentazione di istanza di vendita o assegnazione del bene dinanzi al giudice;
– valutazioni del giudice sull’istanza, sugli interventi di altri soggetti, e sulle opposizioni;
– ordinanza di vendita o assegnazione del bene;
– assegnazione o vendita del bene.
Il creditore ha l’obbligo di notificare al debitore il precetto, nel quale deve essere indicato il termine entro il quale questi deve pagare il dovuto. Il precetto deve essere accompagnato dal titolo esecutivo.
Il titolo esecutivo è un documento che dichiara e prova l’esistenza del credito.
Sono titoli esecutivi:
– sentenza di condanna, anche di primo grado salvo eccezione;
– decreto ingiuntivo, dichiarato immediatamente esecutivo o non opposto;
– verbale di conciliazione giudiziale, sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere;
– verbale di conciliazione stragiudiziale, depositato in cancelleria;
– ordinanza di convalida di sfratto;
– altri provvedimenti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia di titolo esecutivo
– cambiali e altri titoli di credito a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva (a.e. gli assegni)
– scritture private autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale (a.e. la ricognizione del debito).
Decorso inutilmente il termine indicato nel precetto, notificato con il titolo esecutivo, si procede all’ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario.
L’ingiunzione, per essere valida, oltre a contenere l’intimazione a non porre in essere nessuna attività che possa far diminuire la garanzia del creditore, deve contenere determinate informazioni stabilite dalla legge:
– l’invito rivolto al debitore a fornire una dichiarazione di residenza o domicilio;
– l’avvertimento che può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, e che per farlo deve depositare almeno un quinto dell’ammontare dovuto, presso la cancelleria del giudice del luogo dove avviene l’esecuzione;
– l’avvertimento che l’opposizione al pignoramento non è ammissibile se avviene dopo la vendita o l’assegnazione dei beni oggetto della procedura, salvo che si dimostri che il ritardo sia dovuto a causa non imputabile all’opponente;
Oggetto del pignoramento posso essere i beni mobili, i beni immobili e finanche lo stipendio.
Nel caso di pignoramento dei beni mobili, i beni mobili vengono sottratti alla disponibilità del debitore da parte dell’ufficiale giudiziario.
Questi deve innanzitutto preferire il denaro contante o ogni altro bene che possa essere di più rapida e sicura realizzazione, come ad esempio titoli di credito o oggetti preziosi.
Per farlo, può cercare tra:
– i beni che si trovano nella casa del debitore o nei luoghi che a lui appartengono
– i beni che si trovano sulla persona del debitore, rispettandone il decoro
– i beni che non si trovano in luoghi che appartengono al debitore, ma dei quali questi può disporre, sempre che ci sia l’autorizzazione del tribunale.
Il codice elenca taluni beni che devono essere considerati impignorabili; tra di essi:
– oggetti sacri e quanto serve all’esercizio del culto;
– fede nuziale;
– vestiti, biancheria, letti, utensili da cucina indispensabili alla vita quotidiana del debitore e dei suoi conviventi, escludendo i mobili che hanno un elevato valore intrinseco perchè di particolare pregio artistico o perchè di antiquariato;
– oggetti e strumenti necessari all’esercizio del mestiere del debitore;
– animali di affezione e quelli impiegati ai fini terapeutici e di assistenza per il debitore e i suoi conviventi.
Nel caso in cui il debitore sia intestatario di uno o più beni immobili, il creditore può attivare la procedura per il pignoramento, rifacendosi sul ricavato della vendita all’asta.
Scegliere il pignoramento sui beni immobili è preferibile quando l’ammontare del credito da recuperare sia elevato, trattandosi di una procedura spesso lunga e costosa.
Pertanto, soprattutto qualora la somma vantata sia esigua, è preferibile optare per il pignoramento di beni mobili, o il pignoramento presso terzi (come nel caso del pignoramento dello stipendio)
Una volta che il pignoramento viene notificato al debitore, l’atto di pignoramento viene trascritto sui registri immobiliari, così che le eventuali vendite del bene successive, che saranno da considerarsi invalide.
Decorsi non meno di 10 giorni, il creditore può chiedere al giudice dell’esecuzione l’istanza di vendita o assegnazione del bene. A questo punto il giudice:
– può dichiarare inefficace il pignoramento se ritiene che la documentazione non sia sufficiente;
– deve decidere con sentenza nel caso di eventuali opposizioni;
– può iniziare con la procedura di stima del bene, e indicazione di data e modalità della vendita di esso.
I crediti del debitore fanno parte anch’essi del patrimonio dello stesso, pertanto possono essere sottoposti a pignoramento per soddisfare le ragioni del creditore.
In questa categoria rientrano anche i compensi derivanti dal suo lavoro.
Il pignoramento dello stipendio avviene pignorando le somme o presso il datore di lavoro, o sul conto corrente dove vengono periodicamente accreditate (perciò si parla di pignoramento presso terzi).
Sono pignorabili le somme che il debitore riceve a titolo di stipendio, o altre indennità relative al rapporto di impiego, comprese quelle dovute in caso di licenziamento o a titolo di pensione.
Il pignoramento dello stipendio può però avvenire nei limiti del quinto del valore dello stesso.
La disciplina applicabile non fa distinzione tra i crediti del lavoratore pubblico e quelli derivanti da prestazione d’opera privata.
In presenza di una condanna, ricevuta dal tribunale, ad erogare una somma di denaro che il debitore non dispone al momento, il creditore può notificare a quest’ultimo un atto di precetto. Ma che cos’è esattamente l’atto di precetto? Si tratta dell’ultimo invito ad estinguere il debito. Tale atto conferisce al debitore un limite di 10 giorni per saldare il debito.
Il termine di 10 giorni indicato nell’atto di precetto è perentorio, ossia già dall’undicesimo giorno il creditore può inoltrare la pratica di pignoramento.Il pignoramento a seguito dell’atto di precetto non sempre è tempestivo, anzi ci sono dei tempi burocratici che consentono al debitore di avere ancora un pò di tempo per adempiere al pagamento.
Nell’atto di precetto deve essere stabilito: ⁃la somma che il debitore deve pagare comprensivo di spese legali e interessi;⁃la causa del debito.Ma come avviene la notifica dell’atto di precetto?L’atto di precetto può essere notificato con Posta Elettronica Certificata (Pec) se si è azienda, società o professionista.
Se all’arrivo del postino o dell’ufficiale giudiziario non si è a casa, il termine di 10 giorni inizia a decorrere:
⁃ dal ritiro stesso se la raccomandata viene ritirata entro i primi 10 giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza;
⁃ dal 10° giorno della suddetta spedizione se la raccomandata viene ritirata dopo i primi 10 giorni dalla spedizione.
Rientra nel cosiddetto pignoramento presso terzi, oltre al pignoramento dello stipendio e del TFR, il pignoramento pensione. Ma cos’è il pignoramento pensione? Si tratta di una procedura formale esecutiva che ha come obiettivo quello di recuperare il debito da parte del creditore mediante un’azione diretta dell’inps o sul conto corrente del debitore.
Ma come funziona esattamente il pignoramento pensione? La procedura di pignoramento della pensione inizia con un decreto ingiuntivo nei confronti del creditore. A seguito di tale procedura, il debitore con la notifica dell’atto di precetto, ha 10 giorni di tempo per effettuare il pagamento del debito. Se decorso tale termine il debitore non esegue il pagamento, il creditore ha il diritto a chiedere, sia al debitore che ad un terzo che in questo caso specifico è l’Inps o ente pensionistico, la banca o la posta presso cui il debitore riscuote la pensione, la notifica del pignoramento.
Ricevuto l’atto formale di pignoramento pensione, l’Inps,la banca o le poste deliberano il blocco delle somme ed informano il creditore di aver provveduto a pignorare la somma. Sarà poi il giudice a stabilire il versamento dell’importo pignorato al creditore.Ma come si può evitare il pignoramento della pensione?
È possibile accedere alla pace fiscale Equitalia che può aiutare chi sta incorrendo in un pignoramento della pensione a causa di tasse e cartelle non pagate per difficoltà economiche.Non tutto l’importo pensionistico è soggetto a pignoramento poiché deve essere assicurato al pensionato un minimo vitale che gli consenta di sopravvivere.
Pertanto bisogna utilizzare come riferimento l’ammontare dell’assegno sociale elargito dall’inps, che nell’anno 2019 è pari a 458 euro, e aggiungere la metà di tale stesso importo. Ne consegue che il minimo di sopravvivenza impignorabile è di 687 euro.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile in base alla natura del creditore e dal tipo di credito; in ogni caso non è possibile pignorare più di 1/5 della pensione.
Al fine di rendere più efficiente e rapida la procedura di esecuzione forzata, il legislatore ha introdotto di recente alcune novità, tra queste si segnala in particolare:
– riduzione di taluni termini:
- a) il creditore deve chiedere istanza di vendita o assegnazione del bene entro 45 giorni dal pignoramento (non più 90);
- b) perchè il giudice possa procedere alla vendita dell’immobile il creditore deve depositare delle certificazioni catastali entro 60 giorni (non più 120);
– il debitore può presentare l’istanza di conversione del debito, mediante il versamento di un quinto del dovuto, con la rateizzazione del restante in 36 mesi (non più 18);
– il creditore può richiedere la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; può cioè chiedere al giudice di essere autorizzato a ricercare tutte le informazioni necessarie per rinvenire beni pignorabili del debitore anche utilizzando modalità telematiche, cioè attraverso una interrogazione diretta delle banche dati (Anagrafe tributaria dell’agenzia delle entrate, P.R.A., Registri immobiliari, Inps, Inail, etc.)