Chiamaci:
Il legislatore non fornisce una definizione di “patto commissorio” ma ne sancisce il divieto all’art. 2744 del codice civile. Ai sensi dell’art. 2744 c.c. risulta nullo il patto con cui venga stabilito che il creditore diventi proprietario del bene ricevuto in pegno o ipoteca dal debitore.
La giurisprudenza ha man mano ampliato l’ambito di applicazione del divieto, che ad oggi include qualsiasi accordo o pluralità di accordi (o negozi) tra loro collegati, con cui le parti prevedono che il creditore diventerà proprietario di un bene del debitore, nel caso in cui quest’ultimo non estingua il proprio debito. Ciò che rileva e deve essere oggetto di valutazione è il “risultato pratico” dell’operazione negoziale, non il mero contenuto del patto.
Come riconoscere, in concreto, un patto commissorio? Non esiste una precisa categoria di negozi che possono considerarsi in astratto “patti commissori”. Qualsiasi accordo potrebbe risultare di fatto vietato qualora venga utilizzato per ottenere il risultato pratico vietato dal legislatore. In questo contesto, ci vengono in soccorso alcuni criteri elaborati dalla giurisprudenza. In particolare, per capire se siamo davanti ad un patto commissorio, dobbiamo fare attenzione ai seguenti indici:
- Se il debitore risulta inadempiente, il creditore diviene proprietario di un bene appartenente al primo, senza che il debitore possa recuperare l’eccedenza di valore tra il bene consegnato e la somma dovuta;
- Non viene previsto che si procederà alla stima del valore del bene al momento dell’inadempimento;
- Anche se prevista, la stima del valore del bene non avviene con tempi certi, modalità predeterminate, tali da assicurare una valutazione fondata su parametri oggettivi ed effettuata da un soggetto terzo.
Giurisprudenza ormai consolidata afferma invece la piena validità del c.d. patto marciano, che consiste nella previsione che in caso di inadempimento di una obbligazione garantita la proprietà di un bene venga trasferita al creditore, ma alle seguenti condizioni:
- Il valore del bene viene stimato da un terzo al momento dell’inadempimento;
- Il creditore ha l’obbligo di versare al debitore l’eventuale differenza tra il valore del bene e l’ammontare del credito dovuto.
La disciplina normativa del patto commissorio si trova inserita nel titolo III del libro VI del codice civile, dedicato alla responsabilità patrimoniale, alle cause di prelazione e alla conservazione della garanzia patrimoniale.
Il pegno e l’ipoteca sono due cause legittime di prelazione che attribuiscono al creditore il diritto di ottenere la vendita del bene che ne risulta assoggettato. L’art. 2744 del c.c. prevede la nullità del patto con cui si stabilisce che qualora il credito non venga pagato in un dato termine, la proprietà del bene ipotecato o dato in pegno venga trasferita automaticamente dal debitore al creditore.
Viene anche specificato dalla medesima norma che la nullità del patto persiste anche se l’accordo risulta successivo rispetto alla costituzione del pegno o dell’ipoteca Immaginiamo che Tizio presti del denaro a Caio e che quest’ultimo si impegni a restituire la somma ricevuta entro un mese, consegnando a Tizio in pegno un’automobile, a garanzia del credito.
Tizio, creditore di Caio, qualora non ottenga il pagamento entro il termine concordato potrà agire in giudizio per chiedere la vendita del bene dato in pegno, ma non potrà automaticamente considerarsene proprietario. Lo stesso varrebbe nel caso in cui la garanzia del credito venisse fornita costituendo una ipoteca su un bene immobile.
Sono dunque molteplici le forme contrattuali e negoziali dietro cui si può nascondere un patto commissorio. Di seguito si riportano alcuni esempi.
La vendita con patto di riscatto – Con il contratto di retrovendita (o vendita con patto di riscatto) venditore e acquirente stabiliscono che il primo ha il diritto di riacquistare il bene venduto. La vendita con patto di riscatto di per sé non è illecita, essendo infatti prevista dall’art. 1500 del c.c.
Il patto di riscatto, tuttavia può essere utilizzato per evitare di cadere nel divieto di patto commissorio, qualora le parti non intendano perseguire una causa di scambio ma una di garanzia. Saremmo davanti ad un patto commissorio, qualora il versamento del prezzo non sia finalizzato a fornire un corrispettivo per l’acquisto di un bene, ma sia volto ad erogare un mutuo all’apparente venditore, e la consegna del bene da parte di quest’ultimo abbia come scopo la costituzione di una garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituire la somma ricevuta.
Ad esempio, un contratto potrebbe prevedere che Caio (apparente Venditore) trasferisca la proprietà di un anello a Tizio (apparente compratore) ricevendo in cambio un pagamento di 5,000 euro. Si avrebbe un patto commissorio qualora, in realtà, Caio avesse ricevuto in prestito tale somma, consegnando l’anello al solo fine di garantire che la somma venisse restituita in un dato termine, e riconoscendo a Tizio il diritto di diventare proprietario del bene in caso di inadempimento.
Sale and Lease back – Il contratto di sale and lease back è un contratto atipico, molto utilizzato nella prassi commerciale, viene stipulato tra un’impresa, o lavoratore autonomo, e una società di finanziamento detta società di leasing.
L’impresa vende un proprio bene strumentale, ad esempio un macchinario per la produzione tessile, alla società di leasing, la quale concede in uso il medesimo bene all’alienante in cambio del pagamento di un canone, attribuendo la facoltà di riacquistare il bene alla scadenza del contratto.
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un contratto in astratto lecito, che può tuttavia facilmente essere “snaturato” per realizzare uno scopo di garanzia con finalità fraudolente, volte ad abusare della posizione debole del debitore.
Contratto preliminare di compravendita – Il contratto preliminare è un accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo, avendo già raggiunto una congruenza su alcuni punti fondamentali dello stesso.
Con il contratto preliminare di compravendita, una parte promette di vendere un dato bene (“promittente alienante”) e l’altra parte promette di comprarla versando un prezzo (“promittente acquirente”).
Tale formulazione contrattuale potrebbe facilmente dissimulare un contratto di mutuo con patto commissorio, qualora la promessa di vendere abbia in concreto la funzione di garantire la restituzione di una somma, precedentemente concessa in prestito dal promittente acquirente.
Il patto commissorio produce alcuni effetti? Può considerarsi valido? La risposta a tali domande non può che essere negativa. In quanto vietato dalla legge, il patto commissorio risulta “nullo” in quanto in contrasto con la legge.
L’utilizzo di altre tipologie di contratti o di contratti collegati tra loro per ottenere il risultato vietato, da origine a un contratto nullo per causa illecita, in quanto posto in essere al fine di aggirare l’applicazione di una norma di legge.
Ognuna delle parti ha diritto alla restituzione della prestazione eseguita in base al contratto nullo e, in caso di disputa, la parte che vi ha interesse potrà agire in giudizio per farne accertare e dichiarare la nullità.
Perché il legislatore pone il divieto di patto commissorio?
Tutela del debitore – Il patto commissorio viene generalmente considerato lesivo degli interessi del debitore, parte debole del rapporto obbligatorio. Il debitore, essendo obbligato a dare o fare qualcosa, pur di liberarsi del peso del suo debito, sarebbe disposto ad accettare anche un patto ingiusto. Potrebbe, infatti, accettare di cedere un bene di valore molto superiore rispetto al valore del suo debito.
Tutela della par condicio creditorum – Il divieto di patto commissorio ha anche la funzione di tutelare la c.d. par condicio creditorum, ossia la parità di trattamento tra i creditori di un medesimo debitore.
Se il patto commissorio fosse ritenuto valido, il bene dato in pegno o ipoteca verrebbe automaticamente trasferito ad un creditore, a discapito degli altri. Al contrario, i creditore dovrebbero avere la stessa opportunità di soddisfarsi tramite il residuo della vendita dei beni di proprietà del debitore, una volta pagati i crediti garantiti. Se il debito di Caio nei confronti di Tizio ammonta a 1000 euro e il bene dato in pegno vale 5000 euro, risulta ingiusto che solo il creditore Tizio diventi proprietario esclusivo del bene.
Gli altri creditori avrebbero, al contrario, diritto a spartirsi quanto residuasse dalla vendita del bene (4000 euro). Conclusione Non è sempre facile valutare se un contratto di finanziamento rientri o meno nell’ambito di applicazione del divieto di patto commissorio.
Tale valutazione dipende infatti da diversi fattori che devono essere considerati globalmente, in riferimento al risultato concreto che l’operazione negoziale voleva perseguire.