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Indennizzo per il danno da vaccinazione
La L. 25 febbraio 1992 nr. 210 reca disposizioni in tema di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Prevedendo al relativo articolo 1 la possibilità di corrispondere un indennizzo, da parte dello Stato, a favore del soggetto che abbia riportato delle lesioni eziologicamente collegate alla suddette somministrazioni. Al comma 4, del già menzionato articolo, viene sancito che i medesimi benefici di legge spettano anche ai soggetti non vaccinati che abbiano riportato a seguito di un contatto con una persona già vaccinata i danni di cui sopra.
La disciplina indennitaria, ai sensi dell’art. 2 della presente Legge, muta a seconda del danno subito e consiste nei casi in cui il soggetto abbia riportato lesioni diverse dalla morte, in un assegno reversibile per nr. 15 anni, determinato sulla base di parametri tabellari.
Qualora invece, a causa delle vaccinazioni sia derivata la morte, l’avente diritto può scegliere se avere l’assegno reversibile di cui sopra ovvero un assegno erogato una tantum pari ad un importo determinabile.
La legge, però, fa menzione ai soli casi di vaccinazioni obbligatorie, non già di quelle a carattere facoltativo, creando quindi dubbi in merito alla indennizzabilità di conseguenze/patologie derivanti da quest’ultimi.
La Corte Costituzionale si è espressa più volte in tema di trattamenti vaccinali ricordando la differenza tra la tecnica della obbligatorietà e quella della raccomandazione, definendo che entrambe “possono essere sia il frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra individuo e autorità sanitarie pubbliche, sia il risultato di diverse condizioni sanitarie della popolazione di riferimento”.
Nel caso della obbligatorietà appare chiaro che la libera determinazione individuale viene diminuita attraverso la previsione di un obbligo, assistito da una sanzione; una simile restrizione dei poteri autodeterminativi del soggetto non è censurabile e non va in contrasto – dice la Corte –con l’art. 32 Cost. (diritto alla salute), poiché il trattamento obbligatorio è diretto non solo a migliorare e/o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche preservare la salute della comunità.
La tecnica della raccomandazione invece, esprime sì maggiore considerazione all’autodeterminazione individuale, non mutando però la ratio della vaccinazione, la quale è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse collettivo.
Nella prospettiva incentrata nell’ottica della tutela della salute collettiva, non vi è differenza dunque tra obbligo e raccomandazione.
La Corte dunque, seguendo questo ragionamento, si esprime in maniera favorevole alla estensione indennitaria nei casi di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate, poiché in caso contrario si lederebbero i principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost.
Tuttavia, nelle varie pronunce che si sono susseguite sul tema, i dispositivi attengono al solo caso portato innanzi alla Corte, nello specifico nel 2017 con la pronuncia nr. 268 si discuteva sul vaccino antinfluenzale, e nella sentenza nr. 118/2020 sul vaccino contro l’epatite A.
Alla luce di ciò, se pur si accertasse una correlazione causale tra la vaccinazione contro il Covid-19 ed i danni alla salute arrecati da questa, non si potrebbe dar luogo direttamente ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, non potendosi perciò prevedere l’erogazione dell’indennizzo seguendo l’iter procedurale di cui alla L. nr. 210/1992.
Orbene allo stato al fine di garantire un indennizzo a coloro i quali subiscano pregiudizio (sia questo lesioni o morte) dal vaccino contro il Covid-19, a meno che non si pronunci il Legislatore con un intervento, la questione deve essere riportata all’attenzione della Corte, e solo l’accoglimento delle sollevate questioni, potrebbe porre rimedio all’illegittimità costituzionale rilevata ed ampliare il novero dei casi in cui è prevista l’indennizzabilità per i danni causati dai vaccini raccomandati (rectius non obbligatori).