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LA SEPARAZIONE
La separazione è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali . Questo istituto consente a due coniugi di sospendere gli effetti che derivano dal loro matrimonio in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide invece su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Residuano inoltre altri effetti del matrimonio, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell’interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
La legge prevede due diverse tipologie di separazione:
- consensuale, qualora i coniugi decidano di separarsi di comune accordo e tra di loro non vi siano contrasti, né di tipo economico né sull’affidamento di eventuali figli minori. In tal caso, i coniugi possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita oppure effettuare una dichiarazione in comune davanti al sindaco (a condizione che non abbiano figli comuni minori di età, incapaci o portatori di handicap). In alternativa, essi potranno rivolgersi al Tribunale che, dopo aver tentato una conciliazione, verificherà che gli accordi non siano contrari agli interessi dei coniugi e omologherà la separazione con decreto.
- giudiziale :ogni qualvolta i coniugi non riescano a raggiungere un accordo. Il Tribunale dopo aver tentato una conciliazione deciderà sulle opposte richieste dei coniugi con sentenza. Qualora i coniugi – in corso di causa – dovessero raggiungere un accordo sui termini della separazione,
quest’ultima viene mutata da giudiziale in consensuale.
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all’accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi anche recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un’apposita dichiarazione. Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell’altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’allontanamento di uno dei due coniugi dall’abitazione familiare o l’instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
Con la separazione personale (sia essa giudiziale o consensuale) ,quindi,cessa per entrambi i coniugi l’ obbligo di convivenza. Nel caso in cui vi sia un coniuge economicamente più debole, questi avrà diritto a ricevere un assegno mensile a titolo di mantenimento.
E’ bene ricordare, inoltre, che oggi separarsi è molto più semplice e istantaneo rispetto al passato.
Esiste infatti la cd. separazione “breve” o “lampo” ,definizione giornalistica degli effetti della legge n. 162 del 2014 , la quale ha introdotto delle nuove procedure che consentono di ottenere lo status di separati in poco più di 2 mesi.
Se ci sono figli, si può accedere alla nuova procedura di separazione con negoziazione assistita introdotta dalla stessa legge sopra richiamata ed entrata in vigore nel 2015. Tale procedura si svolge presso lo studio dell’avvocato che provvederà ad espletare gli adempimenti di legge. Non è previsto che i coniugi vadano mai in tribunale. La procedura dura poco più di un mese. Il costo dipende dalla durata delle negoziazioni e può pertanto variare molto. Se non ci sono figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, è possibile accedere, oltre che ad una qualunque delle procedure di separazione ad una nuova procedura che la coppia può svolgere autonomamente, non essendo prevista l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Tale procedura, c.d. procedura di separazione davanti al sindaco nella qualità di ufficiale dello Stato Civile, si svolge presso la Casa Comunale e a Roma presso L’Anagrafe Centrale di via Petroselli 50. La procedura dura circa 2 mesi e ha un costo di 16 €. Il provvedimento emesso all’esito di queste procedure dall’ufficiale dello stato civile ha gli stessi effetti di quello emesso da un tribunale. Inoltre la legge n. 55/2015 ha ridotto i termini per poter divorziare dopo la separazione da 3 anni a 1 anno se la separazione è stata di rito giudiziale o 6 mesi se la separazione è stata di rito consensuale e dunque 6 mesi anche se la coppia ha fruito di una delle due procedure di separazione consensuale sopra indicate.
Dopo la separazione, i coniugi possono addivenire al divorzio in maniera congiunta (in caso di accordo) oppure tramite contenzioso con il c.d. divorzio giudiziale.
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IL DIVORZIO
La legge 1 dicembre 1970, n. 898, ha introdotto il divorzio nel nostro Paese. Secondo questo provvedimento, il giudice può pronunciare il divorzio quando si è assicurato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita in presenza di una delle cause previste dalla stessa legge.
La legge italiana non parla mai di divorzio,piuttosto parla di:
- scioglimento del matrimonio se si tratta di matrimonio concordatario(celebrato nel comune di residenza dei coniugi);
- cessazione degli effetti civili del matrimonio se il matrimonio è stato contratto in chiesa secondo il rito cattolico.
Il procedimento di divorzio congiunto è un procedimento collegiale in camera di consiglio ed è piuttosto rapido. Gli avvocati delle parti (oppure uno solo per
entrambe) redigono un ricorso congiunto che verrà sottoscritto e presentato presso la cancelleria del Tribunale competente che fisserà – con decreto – la data dell’udienza per la comparizione dei coniugi.
In tale udienza sarà esperito il tentativo di conciliazione e se i coniugi confermeranno di voler procedere con il divorzio, il Tribunale dovrà verificare l’esistenza dei requisiti di legge e valutare la validità delle condizioni concordemente stabilite nell’interesse dei figli.
In tal caso, emetterà una sentenza con la quale pronunzierà lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili.
Il procedimento contenzioso invece si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio. Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione e accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Inoltre, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti tassativamente previsti dalla legge(n.55/2015)
- i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno
12 mesi se la separazione è giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale; - uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità oppure è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione,
omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.; - uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo
matrimonio; - il matrimonio non è stato consumato;
- è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.
Il divorzio determina quindi lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
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