Chiamaci:
Lo sapevi che…?
Il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, è stato convertito in legge il 6 luglio 1939, n. 1272, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per […]
La pensione di reversibilità è riconosciuta ad alcuni familiari del lavoratore o del pensionato deceduto iscritto presso l’INPS: in particolare, la prestazione si chiama:
“pensione di reversibilità diretta” se l’assicurato al momento del decesso era già pensionato
“pensione di reversibilità indiretta” se l’assicurato lavorava ancora.
Ma chi sono i beneficiari?
1.- il coniuge;
– il coniuge separato, purché il lavoratore risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
– il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il lavoratore deceduto risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’ unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.
In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
Una recente ed innovativa sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza 7464 del 15/03/2019) stabilisce che la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito – poiché sussiste la presunzione legale di vivenza di costui a carico dell’altro coniuge pensionato o lavoratore al momento della morte.
[Per vivenza si intende la condizione per cui una o più persone risultano a carico di un pensionato/ lavoratore.]
L’addebito implica però la perdita dei seguenti diritti:
– diritto all’assegno di mantenimento;
– diritti successori.
2. i figli
(legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti):
- minori di 18 anni;
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
3. i nipoti, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa, anche se non formalmente affidati allo stesso.
4. i genitori(in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):
- con almeno 65 anni di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- a carico del dante causa al momento del decesso.
5. i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):
- inabili al lavoro;
- a carico del lavoratore defunto;
La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.
Come si ottiene la prestazione?
E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:
- certificato di morte (autocertificazione)
- certificato di matrimonio (autocertificazione)
- stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
- dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
- dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
- dichiarazione reddituale
- modalità di pagamento
Inoltre:
- nel caso di pensione di reversibilità indiretta di assicurato, dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa del dante causa degli ultimi due anni;
- nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, copia della sentenza di separazione legale;
- nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio. Nel caso esista anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’i mporto di pensione;
- nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria;
- nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”