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Dopo il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» , emanato per fronteggiare una delle situazioni più brutte che il nostro Paese si è trovato ad affrontare negli ultimi vent’anni, è stato emanato ieri un nuovo decreto, sotto la spinta e la supervisione del Premier Conte. Questo nuovo decreto è stato definito come “il provvedimento del distanziamento sociale”, in quanto elenca alcune misure per combattere la diffusione del Coronavirus, e rimarrà in vigore fino al 3 aprile.
Ecco i tratti salienti del decreto in questione:
SCUOLE E UNIVERSITA’ CHIUSE, POSSIBILE ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA – “Limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.
ESCLUSI DA STOP CORSI PER PROFESSIONI SANITARIE – “Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa”.
SOSPESI I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
CERTIFICATO MEDICO DOPO 5 GIORNI ASSENZA – “La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
DIDATTICA A DISTANZA – “I i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
NO CONSEGUENZE ASSENZE SU ESAMI – Le assenze maturate dagli studenti a causa
dell’emergenza Coronavirus “non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”.
NO ACCOMPAGNATORI IN PRONTO SOCCORSO, LIMITI ACCESSO IN HOSPICE – “E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.
SMART WORKING – “La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.
STOP A CONGRESSI MEDICI – “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”.
STOP MANIFESTAZIONI ED EVENTI – “Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”
SPORT A PORTE CHIUSE – “Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d” ovvero il rispetto di norme igieniche.
PRESIDI SANITARI NELLE CARCERI – Viene assicurato “al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni sino al termine dello stato di emergenza”.
CONSIGLI PER ANZIANI – “E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
NORME IGIENICHE – Si chiede a i sindaci e associazioni di categoria di promuovere “la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali”. Nelle “pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani”. Inoltre, “le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi”.
INDICAZIONI PER CHI VIENE DA ZONE A RISCHIO – “Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato” nelle zone rosse “deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta”.
INDICAZIONI PER OPERATORI SANITARI – “L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione”
RICHIESTA A INPS IN CASO DI QUARANTENA – L’operatore di sanità pubblica “informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini Inps“. In caso” di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine”.
MISURE QUARANTENA – “L’operatore di sanità pubblica deve inoltre: a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi”. Misure per la quarantena: “a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza”. La mascherina chirurgica va indossata solo da chi manifesta sintomi.
Per far sì che le regole vengano rispettate non è escluso l’intervento delle forze dell’ordine e, se necessario, dell’esercito. “Predisporremo misure perché le iniziative prese abbiano piena attuazione”, ha sottolineato Conte a seguito della riunione col Consiglio. Il mancato rispetto delle misure di contenimento approvate con il decreto, infatti, sarà punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale che, in caso di inosservanza dei provvedimenti delle Autorità, prevede l’arresto fino a 3 mesi.