Chiamaci:
Così come indicato nell’art. 2051 c.c. e nella sentenza Cass. n. 19154/2012, il Comune è responsabile del danno cagionato alle persone dalla cattiva manutenzione delle strade salvo che provi il caso fortuito. Quindi il Comune è tenuto a risarcire il danno arrecato ai pedoni, anche se non ha colpa dell’accaduto o era totalmente all’oscuro della presenza di una buca, del manto stradale dissestato, di un tombino sporgente, di una mattonella fuori posto nel marciapiede, dei dislivelli dell’asfalto, ecc.
In altri termini, il Comune ha una responsabilità oggettiva per i danni arrecati ai pedoni: il danneggiato quindi non è tenuto a dimostrare nulla (né la malafede, né la responsabilità del Comune, in quanto quest’ultimo si ritiene responsabile per il semplice obbligo di custodia dei beni dei quali è proprietario). Al contrario, il Comune per esimersi da responsabilità dovrà dimostrare che la caduta è avvenuta per caso fortuito, ossia per una causa imprevedibile e inevitabile anche usando la massima diligenza.
Per chiedere il risarcimento dei danni causati dalla caduta è necessario innanzitutto inviare una raccomandata a/r con diffida al Comune, e precisamente all’ufficio Protocollo del Comune. La lettera di risarcimento danni deve essere scritta in modo più preciso possibile e deve contenere:
- il fatto storico: l’indicazione precisa del giorno, ora e luogo della caduta;
- la causa della caduta: la presenza di una buca, il manto stradale dissestato, il tombino troppo sporgente, la mattonella del marciapiede fuori posto, il dislivello dell’asfalto, ecc.;
- nesso di causalità: la caduta è stata determinata da un fattore legato alla tenuta della strada e non ad altre situazioni (es. lacci delle scarpe sciolti, uso di scarpe con tacchi troppo alti in una strada dissestata);
- prove del fatto e del danno fisico patito e della sua entità: la prova più credibile è quella fornita da un verbale della polizia municipale chiamata ad intervenire nell’immediatezza del fatto. È possibile anche ricorrere a fotografieche dimostrino lo stato del luogo al momento della caduta. Infine, è sempre possibile chiedere alle persone presenti sul luogo di presentarsi in qualità di testimoni per raccontare nei minimi dettagli l’accaduto. Se si fa uso dei testimoni, la lettera di risarcimento dovrà contenere anche le generalità dei testimoni e un loro documento di riconoscimento. A queste prove è sempre bene aggiungere tutta l’ulteriore documentazione di cui il danneggiato può disporre (es. il certificato del pronto soccorso o un certificato medico, uniti alla perizia di un medico legale di fiducia che stabilisca il danno e l’eventuale grado di invalidità riportato. In aggiunta si devono conservare gli scontrini e le fatture delle medicine e delle terapie necessarie a curare il danno patito).
La richiesta deve essere presentata entro 5 anni dal giorno in cui il fatto è avvenuto.
Se il Comune non risponde alla lettera di diffida, il danneggiato si potrà rivolgere ad un avvocato affinché questi notifichi l’atto di citazione al Comune ed inizi quindi una vera e propria causa davanti al giudice di pace o al Tribunale. Tutte le spese sono inizialmente a carico del danneggiato. Soltanto quando verrà dimostrata la responsabilità del Comune, le stesse saranno risarcite dall’Amministrazione.
Il risarcimento non è sempre dovuto, tutto dipende dal modo in cui il fatto si è verificato. In sintesi, possono essere oggetto di risarcimento solo le cadute causate da insidia o trabocchetto, ossia tutti i casi in cui il danno non poteva essere evitato anche usando la massima diligenza (es. una buca o una mattonella di un marciapiede fuori posto, situate su un tratto di strada poco illuminato o coperte da foglie).
Non è mai risarcibile invece il danno che si poteva evitare usando la normale diligenza. Ad esempio, la presenza di una buca molto grande e quindi facilmente visibile non dà mai diritto al risarcimento, così come il dissesto di una strada frequentemente percorsa, in quanto il danneggiato poteva conoscerne tutte le insidie. Allo stesso modo non dà diritto al risarcimento il comportamento imprudente del pedone (es. camminava mentre stava inviando un messaggio, oppure in modo distratto oppure percorreva la strada con l’uso di pattini a rotelle).