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Ai sensi dell’articolo 737 del codice civile, la collazione ereditaria, è l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, a seguito dell’accettazione dell’eredità, conferiscono alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto, quando questi era in vita. La collazione è quindi un istituto relativo alla divisione ereditaria, e serve a individuare la massa ereditaria che si deve dividere, facendovi rientrare anche quei beni che vi sono usciti per effetto delle donazioni che il defunto ha fatto in vita. La collazione è dunque l’atto giuridico con il quale colui che ha ricevuto i beni per donazione conferisce nell’asse ereditario quanto ha ricevuto, al fine di formare le “porzioni” nel momento antecedente alla divisione. La collazione, infatti, persegue lo scopo di garantire la parità di trattamento tra i vari eredi, al fine di non alterare il valore delle quote ereditarie. Il requisito principale della collazione, consiste nell’assunzione della qualità di erede, attraverso l’accettazione dell’eredità, da parte del beneficiario della donazione, compiuta dal defunto.
L’obbligo alla collazione, sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione, salvo che il testatore, abbia dispensato i prossimi congiunti dall’obbligo di effettuarla.
La dispensa, tuttavia, non può mai superare la soglia della quota disponibile (ossia la porzione del patrimonio, su cui il testatore può liberamente disporre), non potendo in alcun modo ledere le quote riservate agli eredi legittimari.
I beni donati, devono essere conferiti nella massa ereditaria, per effetto della collazione, indipendentemente dalla domanda di uno degli eredi, essendo sufficiente la richiesta di divisione del patrimonio ereditario e la presenza di beni rientranti nell’asse ereditario, che siano stati oggetto di una precedente donazione.
L’oggetto della collazione, sono le donazioni effettuate dal donatore, ai prossimi congiunti.
Vi rientra anche la donazione indiretta, ossia l’arricchimento compiuto dal donante verso il donatario con un negozio diverso dalla donazione stessa.
È esclusa, invece la collazione, in caso di godimento a titolo gratuito di un immobile del defunto, a titolo di comodato, non sussistendo l’animus donandi, tipico della donazione.
Costituiscono altresì, oggetto della collazione:
- le somme sopportate dal defunto a favore dei propri discendenti, allo scopo di avviarli all’esercizio di un’attività lavorativa o per il loro matrimonio, nonché per i premi relativi ad assicurazioni sulla vita o per il soddisfo dei loro debiti;
- le donazioni eseguite in favore del rappresentato, qualora il discendente li succeda per rappresentazione, pur se quest’ultimo rinunciando all’eredità di questo non ne abbia in alcun modo beneficiato.
Sono invece escluse dalla collazione:
- le donazioni di modico valore, che il defunto esegue verso il proprio coniuge;
- le donazioni compiute a favore del coniuge o dei discendenti dell’erede, ciò anche qualora quest’ultimo si sia avvantaggiato della donazione stessa, succedendo ai propri congiunti. Se invece, la donazione, investe entrambi i coniugi, la collazione riguarderà la sola parte donata al discendente;
- le spese compiute dal defunto, per il mantenimento, l’istruzione e per malattia, nonché tutte le altre spese ordinarie relative all’abbigliamento o le nozze;
- le spese per la formazione professionale e per il corredo matrimoniale, salvo che considerando le possibilità economiche del defunto, superino la normale soglia ordinaria;
- le donazioni compiute secondo gli usi (es. regali di compleanno, ecc.);
- i conseguimenti della società contratta senza frode tra il defunto e l’erede, purché le condizioni regolatrici, siano state concordate con atto avente data definita.
La collazione può avvenire attraverso due distinte modalità:
- in natura: che consiste nella restituzione materiale del bene, alla massa attiva del patrimonio ereditario, comportando la risoluzione della donazione e la cessazione della qualità di donatario del coerede. Occorre conferire anche i frutti maturati successivamente all’apertura della successione, dal bene stesso;
- per imputazione: attraverso cui il coerede-donatario, addebita alla propria quota ereditaria, il valore del bene ricevuto oppure versando l’equivalente valore monetario alla massa attiva dell’eredità, conservando la proprietà del bene, ma non più come donazione ma come parte della propria quota. Occorre conferire anche gli interessi relativi al valore addebitato, successivi all’apertura della successione.
L’erede, che abbia ricevuto in donazione dal defunto un bene immobile, può scegliere di effettuare la collazione, sia in natura che per imputazione con riguardo al valore del bene al momento dell’apertura della successione. Quest’ultima modalità, è obbligatoria, qualora l’immobile sia stato venduto o ipotecato.
Il donatario, ha diritto di dedurre dalla somma da versare nella massa ereditaria, sia i miglioramenti apportati al bene (secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione) e sia le spese straordinarie, resesi necessarie per la conservazione del bene, purché esse non siano dipese dalla sua negligenza. In tal caso, infatti, è obbligato, per il deprezzamento di valore che ha comportato all’immobile.
Le donazioni di beni mobili, devono essere computate nella massa ereditaria (secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione), da parte dell’erede, esclusivamente per imputazione.
Ove si tratti di beni deteriorabili, si sottrae il valore in cui essi si trovano, secondo i prezzi correnti, mentre per i beni già consumati dall’erede-donatario, si fa riferimento al valore che avrebbero potuto avere alla morte del donante. Nel caso di titoli di stato o di altri titoli di credito, il valore è determinato sulla base dei listini di borsa, al momento dell’apertura della successione.