Devi recuperare un credito? Ecco come procedere al recupero in “4 passi”!

La messa in mora

Il primo passo da compiere per procedere al recupero di un credito, una volta falliti i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, è quello di costituire in mora il debitore, ovverosia di intimargli per iscritto, con raccomandata corredata da ricevuta di ritorno, il pagamento di quanto dovuto entro un termine massimo.

Infatti, solo una volta decorso inutilmente tale termine, che nella prassi oscilla tra i 7 e i 15 giorni, sarà possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria competente per vedere tutelate le proprie ragioni.

Si badi bene però: tale regola generale conosce qualche (limitata) eccezione.

 

Eccezioni alla messa in mora del debitore

Come previsto dall’articolo 1219 del codice civile, infatti, in tre distinte ipotesi non è necessario costituire in mora il debitore.

Più in particolare non è indispensabile intimare preventivamente il pagamento per iscritto:

 

  • Nel caso in cui il credito vantato derivi da fatto illecito

 

  • Nel caso in cui il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione

 

  • E, infine, nel caso in cui la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore e sia scaduto il termine per adempiere.

 

Il ricorso per decreto ingiuntivo

Come accennato, una volta decorso il termine concesso al debitore per adempiere senza che questi vi abbia provveduto, si potrà procedere giudizialmente.

Se non si è già in possesso di un titolo esecutivo (come un assegno o una cambiale) il primo passo che il legale può compiere è quello di presentare al giudice competente un ricorso per decreto ingiuntivo, sempre che sussistano i presupposti di legge.

Se l’ammontare del credito è inferiore a Euro 5.000,00 il ricorso va presentato al Giudice di Pace competente per territorio, in tutti gli altri casi l’istanza andrà presentata al Tribunale.

A questo punto l’autorità giudiziaria ha tre alternative:

 

  • Ingiungere al debitore il pagamento

 

  • Rigettare il ricorso

 

  • O sospenderne l’analisi richiedendo una integrazione documentale.

 

Se il decreto ingiuntivo viene emesso, il legale è tenuto a notificarlo al debitore nel termine di 60 giorni dall’emissione, pena la sua perdita di efficacia.

Il debitore, se vuole far valere le proprie ragioni contrarie, può proporre opposizione al decreto entro 40 giorni da quello in cui gli è stato notificato.

L’opposizione va proposta, con atto di citazione, dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Con essa si apre un giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito.

 

 

L’atto di precetto

Nel caso in cui, invece, il debitore non proponga opposizione al decreto ingiuntivo né provveda a sanare il suo debito, il legale del creditore, decorsi 40 giorni dalla notifica, può chiedere al giudice di apporre la formula esecutiva sulla copia del decreto ingiuntivo notificato e redigere, sulla base di esso, il precetto.

Tale atto ha per oggetto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal decreto ingiuntivo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata.

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Vi sono casi in cui il decreto ingiuntivo viene dichiarato dal giudice provvisoriamente esecutivo già al momento della sua emissione, con la conseguenza che il legale potrà provvedere a notificare il precetto unitamente ad esso senza dover attendere gli ordinari 40 giorni.

Ciò avviene nei casi in cui il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produca documentazione, sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.

È immediatamente esecutivo anche il decreto di ingiunzione che sia stato ottenuto da un amministratore di condominio per la riscossione dei contributi condominiali, in base al bilancio consuntivo e allo stato di ripartizione delle spese approvati dall’assemblea.

 

Atto di precetto senza decreto ingiuntivo

Occorre infine sottolineare che non sempre per poter emettere un atto di precetto è necessario il decreto ingiuntivo.

 

In generale, infatti, sono titoli esecutivi necessari per avviare l’esecuzione forzata:

 

  • Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

 

  • Le scritture private autenticate (relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute);

 

  • Le cambiali (purché non sia scaduta l’azione cambiaria);

 

  • Gli assegni, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

 

  • Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

 

Il pignoramento

Se non si è giunti ad componimento della controversia, decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto e valutate le spese per continuare l’azione esecutiva, non resta che procedere con l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Il precetto diviene inefficace se questa non è avviata entro massimo 90 giorni dalla sua notificazione.

L’esecuzione forzata, in via generale, inizia con il pignoramento, ovverosia con un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il debitore deve anche essere invitato a dichiarare la sua residenza o il domicilio e ad esso deve essere comunicato che può sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, depositandone almeno 1/5 in cancelleria.

 

Forme di pignoramento

Sono 3 le forme di pignoramento che il creditore ha a disposizione per far valere il suo credito.

 

  • Il pignoramento mobiliare (Guida legale);

 

  • Il pignoramento immobiliare (Guida con formula)

 

  • Il pignoramento presso terzi (Guida con formula).