Sinistro Stradale – Lesioni micropermanenti cosa sono, quando si applicano e come si calcolano

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Lesioni micropermanenti cosa sono, quando si applicano e come si calcolano

Cosa sono le lesioni micropermanenti

Le micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di altra natura che comportano un’invalidità permanente tra uno e nove punti percentuali (superati i quali si ricade nell’ambito delle “macropermanenti”), determinando il diritto al risarcimento del danno biologico, ovvero della “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (art. 139, comma 2, d. lgs. N. 209/2005).

L’art. 139 del Codice delle Assicurazioni e il meccanismo di liquidazione

In tema di sinistri stradali, la norma di riferimento è l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. N. 209/2005) che ha introdotto un meccanismo di liquidazione del risarcimento, basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con decreto emanato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

Secondo il meccanismo previsto dall’art. 139 CdA, il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento) è liquidato:

 

  • A titolo di danno biologico permanente, con importo crescente “in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità”, calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e ridotto con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età;

 

  • A titolo di danno biologico temporaneo, con importo di euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

 

Il comma 3 dispone, inoltre, che l’importo può essere aumentato dal giudice fino ad un quinto (20%) “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.

Ai fini della liquidazione, tuttavia, a seguito della novella del 2012 (d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012), finalizzata a ridurre le truffe assicurative e ad arginare i costi dei risarcimenti, non possono dar luogo a risarcimento le lesioni “che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo” (ad es., radiografie, ecografie, ecc.).

L’estensione dell’art. 139 ai casi di responsabilità medica

Pur essendo concepiti, come sancito expressis verbis dalla disposizione, per i sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i parametri di liquidazione stabiliti dall’art. 139 CdA in tema di micropermanenti trovano applicazione anche al di fuori dell’infortunistica stradale.

In materia di responsabilità medica, ad esempio, la c.d. riforma Balduzzi (l. n. 189/2012) all’art. 3, comma 3, ha esteso l’applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Cda anche al risarcimento del danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria.

In merito all’estensione del meccanismo risarcitorio previsto dal codice delle assicurazioni private alle altre materie, la giurisprudenza, tuttavia, è sempre stata divisa, con pronunce oscillanti tra l’applicazione analogica di tale disciplina (Trib. Modena 10.5.2011) e l’utilizzo della stessa come criterio di equità, sino alle impostazioni secondo le quali i parametri di risarcimento non possono trovare applicazione al di fuori dell’ambito assicurativo (App. Milano n. 397/2011), giacché insufficienti ai fini della personalizzazione nella quantificazione del risarcimento, tenendo conto del caso concreto e dell’entità del danno (Cass. N. 15029/2008), ritenendo, viceversa, idonei per i postumi di lieve entità non connessi ai sinistri stradali i criteri di liquidazione ordinari adottati dai tribunali (Cass. N. 12408/2011).

Una decisione della Consulta

Giova sottolineare come l’art. 139 CdA ha superato, di recente, il controllo di legittimità della Consulta, la quale con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni giudici di merito a causa della limitazione del sistema indennitario dallo stesso previsto, considerata e la mancata personalizzazione del danno e la disparità di trattamento rispetto alle liquidazioni conseguenti ai sinistri di natura non stradale, e, altresì, l’impossibilità di liquidare l’eventuale, non contemplato, danno morale.

La Corte ha ritenuto non fondate tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate, affermando, invece, la mancanza di rigidità dei limiti tabellari, giacché il comma 3 dell’art. 139 consente al giudice di aumentare l’importo liquidabile fino a un quinto, nonché della prospettata disparità di tutela risarcitoria che, in presenza di identiche lesioni, potrebbe conseguire alle vittime di incidenti stradali rispetto a quelle di infortuni per altra causa, poiché, anzi, solo le prime, a differenza delle seconde, possono avvalersi della copertura assicurativa del danneggiante o in alternativa di quella del proprio assicuratore, quale garanzia dell’an del risarcimento.

Quanto, infine, al danno morale, secondo la Consulta, richiamando gli insegnamenti delle sezioni unite della Cassazione, nella nota sentenza n. 26972/2008, lo stesso va ricompreso nell’area del danno biologico, “del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.

 

Fonte: Lesioni micropermanenti: cosa sono, quando si applicano e come si calcolano https://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/lesioni-micropermanenti.asp#ixzz6cjsIDaGP

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