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Se sei stato coinvolto in un incidente stradale ti riportiamo di seguito alcuni accorgimenti che ci permettono di snellire la procedura per il risarcimento, individuare il responsabile civile e tutelare al meglio i tuoi interessi.
Gli adempimenti preliminari
Dopo aver verificato che non vi siano feriti, o essersi occupati di prestar loro assistenza, è necessario provvedere alla messa in sicurezza del luogo in cui si è verificato il sinistro. Se possibile, per salvaguardare l’integrità della scena dell’incidente senza disperdere le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità, così come previsto dall’art. 189 C.d.S., è consigliabile scattare delle fotografie per rappresentare esattamente la posizione dei mezzi coinvolti e i danni da essi subiti, avendo cura di includere una panoramica della strada, nonché eventuali tracce di frenata o della collisione sul manto stradale, le condizioni atmosferiche e tutti quegli elementi che successivamente potrebbero non essere più presenti, come lavori, detriti, depositi e buche.
Nel caso in cui vi siano testimoni che hanno assistito alla dinamica dei fatti, è buona norma appuntarsi le loro generalità ed un recapito telefonico.
È possibile provvedere alla rimozione dei veicoli coinvolti per non arrecare intralcio alla circolazione ogniqualvolta non vi siano feriti o danni gravi alle cose, in caso contrario, va richiesto l’intervento del servizio sanitario e delle forze dell’ordine. Nell’attesa, il pericolo deve essere segnalato agli altri utenti della strada per mezzo dei dispositivi di sicurezza, indossando il giubbotto rifrangente e posizionando il triangolo mobile al di fuori dei centri abitati.
L’intervento delle forze dell’ordine
Quando non si possa provvedere alla rimozione dei veicoli per oggettiva impossibilità o per conflittualità sulla dinamica dei fatti, è doveroso richiedere l’intervento delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia o polizia municipale). A seguito dell’intervento, gli agenti provvederanno ad effettuare tutti gli opportuni rilievi per appurare le modalità del sinistro e predisporre il relativo verbale. Per il migliore espletamento di tali incombenti, è utile indicare loro gli eventuali testimoni del sinistro.
La compilazione del modulo di constatazione amichevole
Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro non può rifiutarsi di fornire le proprie generalità ai danneggiati, ma può rifiutarsi di sottoscrivere il CAI in modalità congiunta all’altro conducente (cd. Modulo blu o modello CAI).
Quando il CAI compilato in ogni sua parte (data, ora e luogo dell’incidente; nome, cognome e codice fiscale dei contraenti/assicurati, dei conducenti e dei trasportati; nome, cognome e codice fiscale dei proprietari dei veicoli; numero di polizza e targa dei veicoli coinvolti; danni riportati; circostanze del sinistro e rappresentazione grafica delle modalità del sinistro) è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti, quanto in esso dichiarato si presume vero fino a prova contraria ex art 143 Cod. ass. è opportuno, pertanto, verificare attentamente in contenuto prima di sottoscrivere. La doppia sottoscrizione permette di accelerare la procedura di risarcimento a 30 giorni.
Se, invece, le modalità del sinistro sono controverse e il modulo non è stato firmato da entrambe le parti, il modulo della (mancata) constatazione amichevole diverrà una semplice segnalazione di sinistro.
Se non disponibile al momento dell’incidente, il modulo blu può essere sottoscritto successivamente ma va sempre inoltrato alla compagnia entro il termine di tre giorni dal sinistro.
La denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento
Anche qualora si ritenga di non avere alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, è bene inviare alla propria compagnia assicurativa una lettera di denuncia entro tre giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso, e per conoscenza anche alla compagnia di controparte. Tale comunicazione può essere effettuata con lettera raccomandata a/r, raccomandata a mani, via fax o posta elettronica. La denuncia deve contenere: data, ora e luogo del sinistro, estremi delle polizze interessate e targa dei veicoli coinvolti, generalità dei conducenti, descrizione delle modalità dell’evento precisando se c’è stato intervento della pubblica autorità e se vi sono testimoni, entità presunta del danno. Alla denuncia vanno allegati il modulo blu, le eventuali testimonianze o il verbale delle forze dell’ordine, il preventivo per la riparazione del veicolo e, se vi sono lesioni fisiche, la documentazione medica e quella attestante il reddito.
È opportuno manifestare nella denuncia anche la propria disponibilità all’accertamento dell’entità del danno da parte di un perito, indicando i giorni e gli orari in cui è possibile esaminare il mezzo. Solo dopo l’esame del perito sarà possibile provvedere alla riparazione del veicolo. La denuncia vale quale messa in mora e richiesta di risarcimento quando contiene, altresì, l’invito alla compagnia assicuratrice a provvedere al risarcimento di tutti i danni patiti dall’assicurato.
Qualora la compagnia assicuratrice ritenga la denuncia incompleta, entro 30 giorni dalla suo ricevimento, deve invitare l’assicurato a provvedere all’integrazione dei dati e/o documenti mancanti. Entro lo stesso termine, la compagnia può contestare l’applicabilità della procedura diretta.
Il risarcimento c.d. diretto
La procedura di risarcimento diretto, che prevede l’inoltro della richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, può essere applicata quando il sinistro si è verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, ha coinvolto non più di due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia e ha determinato danni alle sole cose, ovvero danni alle persone di lieve entità (danno biologico inferiore al 9%), a patto che l’assicurato-danneggiato non sia responsabile del sinistro o ne sia responsabile solo in parte.
È possibile ricorrere a tale procedura è anche in assenza di firma congiunta dei due conducenti sul modulo CAI.
La procedura tradizionale
La richiesta di risarcimento danno va inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro quando non è possibile avvalersi del risarcimento diretto (sinistro verificatosi fuori dall’Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato del Vaticano; sinistro con più di due veicoli coinvolti; sinistro in cui almeno un veicolo abbia targa straniera; sinistro con danni alla persona di non lieve entità; sinistro in assenza di collisione materiale tra veicoli; sinistro con ciclomotore privo di targa).
Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro, deve promuovere la procedura ordinaria nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo in cui si trovava a bordo al momento del sinistro ex art. 148 cod. ass. Se il danno riportato supera il massimale minimo di legge, la parte eccedente può essere richiesta all’assicurazione del responsabile, sempre che quest’ultimo sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
Tempi e fasi di questa procedura sono uguali a quelli del risarcimento diretto.
L’offerta di liquidazione
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni per danni alle cose (o 30 giorni in caso di CAI a firma congiunta per la sola procedura diretta) ed entro 90 giorni per danni alle persone. Se la compagnia intende rifiutare il risarcimento, è tenuta ad inviare una lettera raccomandata a/r con le motivazioni entro 30 giorni.
Quando la proposta è accettata, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere corrisposta entro 15 giorni. Se la proposta non è satisfattiva, il danneggiato può dichiarare di trattenere l’importo in acconto sulla maggior somma dovuta.
Poiché ai sensi dell’art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale si prescrive in due anni dal giorno dell’incidente, quando non sia stato conseguito l’integrale risarcimento, conviene inviare alla compagnia assicurativa una lettera interruttiva entro tale termine.
L’invito alla stipula di una convenzione assistita
Se la compagnia rifiuta l’indennizzo o non è stato possibile trovare un accordo sull’entità dello stesso, è necessario invitare formalmente la compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati. Si tratta di una condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria.
Se nel corso dell’incontro si raggiunge l’accordo, questo vale come titolo esecutivo.
L’azione in giudizio
Se la compagnia abbia dichiarato di non voler prendere parte all’incontro, non abbia comunicato la propria volontà di partecipare, ovvero pur avendo partecipato non sia stato raggiunto l’accordo con il danneggiato, non resta che agire in giudizio. Qui sotto un fac-simile dell’atto di citazione per il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale ex art. 149 cod. ass.