I danni per il rumore possono essere chiesti da un solo condomino

Per la Cassazione, il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è integrato se il rumore viene avvertito da più persone anche se poi se ne lamenta solo qualcuno

 

Uomo anziano non riesce a dormire per rumore dei vicini di sopra

Disturbo delle occupazioni e del riposo

Il disturbo provocato dal rumore deve essere avvertito da più persone

Il rumore deve disturbare tanti ma a lamentarsi può essere solo uno

Disturbo delle occupazioni e del riposo

 

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 18377/2021 (sotto allegata) precisa che se è vero che il rumore idoneo a integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone deve essere avvertito da più soggetti, a lamentarsene può essere solo qualcuno. Ma perché gli Ermellini sono arrivati a questa conclusione? Ripercorriamo i fatti sin dall’inizio.

 

La Corte di Appello di Milano accoglie l’impugnazione della parte civile costituita e riforma la sentenza di con cui il giudice di primo grado ha assolto l’imputata “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” in merito alla contravvenzione ex art. 659 cod. pen., affermandone la responsabilità agli effetti civili e condannandola al risarcimento del danno in favore dell’appellante.

 

Il disturbo provocato dal rumore deve essere avvertito da più persone

 

L’imputata ricorre in cassazione sollevando tre motivi di ricorso.

 

Con il primo segnala la carenza d’interesse all’impugnazione della parte civile stante la formula dell’assoluzione, che non lo tutela in ordine alle azioni esercitabili in sede civili.

 

Con il secondo sostiene l’erronea applicazione della legge e la contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito all’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 659 c.p, che punisce il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. L’imputata fa infatti presente che le destinatarie dei dichiarati disturbi sonori, non sono, come sostenuto dall’appellante, tre diverse unità abitative, ma solo i “locali abitati ai familiari conviventi della parte civile”, tanto che Arpa ha effettuato rilievi e analisi sull’unico appartamento della parte civile. La popolazione residente quindi si riduce al nucleo familiare della parte

civile.

 

Con il terzo motivo invece l’imputata contesta il risarcimento riconosciuto alla parte civile in quanto il giudice dell’impugnazione non ha compiuto i necessari approfondimenti per provare il nesso causale tra la condotta contestata, limitata a due soli episodi, e il danno. La Corte nel quantificare il danno rispetto alla durata delle emissioni non ha considerato inoltre che l’imputata è stata amministratrice della società titolare del locare fonte dei rumori contestati solo per poco tempo, per cui non le si possono imputare i danni scaturiti prima della sua entrata in carica e dopo la cessazione della stessa.

 

Il rumore deve disturbare tanti ma a lamentarsi può essere solo uno

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile ritenendo infondati tutti e tre i motivi di ricorso.

 

Il primo è infondato perché proprio di recente la Cassazione ha chiarito che: “sussiste l’interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula – perché il fatto non costituisce reato -, in quanto le limitazioni all’efficacia del giudicato, previste dall’art. 652 cod. proc. Pen., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall’art. 576 cod. proc. Pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio ex novo.”

Manifestamente infondato anche il secondo perché la Corte di Appello ha rilevato la diffusività dei rumori lamentati in distinti condomini. La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che per ritenere integrato il reato di cui all’art. 659 c.p. l’evento di disturbo deve essere potenzialmente idoneo a essere avvertito da un numero indeterminato di persone, anche se poi solo qualcuno se ne lamenta.

 

Infondato infine anche il terzo poiché la Corte ha motivato che la liquidazione del danno è stata determinata in via equitativa, tenendo conto della durata delle emissioni e della alterazione sonno veglia cagionata dai rumori, così come il disturbo recato alle occupazioni ordinarie. Valutazioni che in ogni caso, ricordano gli Ermellini, sono sottratte al sindacato di legittimità