Il condominio risarcisce chi scivola sulle scale

Scatta la responsabilità art. 2051 cc perché in veste di custode il condominio doveva eliminare l’insidia

 

 

Uomo che scivola dalle scale

Responsabilità del condominio per la caduta sulle scale

Il Tribunale di Velletri Seconda sezione civile con la sentenza n. 2050 del 20-11-2019 ha stabilito che sussiste la responsabilità del condominio per la caduta occorsa al còndomino mentre stava scendendo le scale condominiali, determinata da fattori concomitanti e precisamente dalla presenza di acqua sulle scale, dalla scivolosità dei gradini, dall’assenza di messa a norma delle scale. La presenza di acqua sulla pavimentazione esterna del condominio integra fattispecie concreta che può essere sussunta nel modello astratto di responsabilità obiettiva ex art. 2051 c.c. a carico del condominio che, a sua volta, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

 

 

 

La vicenda

Con atto di citazione un còndomino conveniva in giudizio il proprio Condominio chiedendo il risarcimento del danno subito per le lesioni riportate a seguito della caduta sulle scale condominiali. Più precisamente il condomino mentre scendeva le scale di accesso al garage condominiale, non avvedendosi che i gradini erano bagnati, in assenza di corrimano e fasce antiscivolo sulla pedata degli scalini, cadeva rovinosamente rotolando sino al piano garage procurandosi la rottura del polso. Il Condominio si costituiva in giudizio eccependo che nel caso di specie ci si trovava innanzi ad un caso fortuito, costituito dalla presenza insolita di acqua sui gradini, proveniente da un giardino limitrofo che, evidentemente ha bagnato le scale sino al piano garage, oltre alla presumibile scarsa diligenza del danneggiato che ha percorso la rampa di scale bagnate omettendo un’adeguata accortezza.

 

 

 

Responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il Tribunale di Velletri ha accolto la domanda del còndomino, dopo aver espletato interrogatorio formale dell’amministratore di condominio, ascoltato un teste di parte attrice e sulla base dell’elaborato peritale del CTU medico-legale. Il verificarsi dell’evento e la dinamica sono stati confermati nell’istruttoria espletata. Il teste ha confermato che vi era un ristagno di acqua sulle scale anche se nei giorni precedenti non aveva piovuto e che tale ristagno si era creato per la prima volta, molto probabilmente l’acqua era fuoriuscita da un giardino limitrofo, precisa che la rampa di accesso al garage era priva di corrimano e di strisce antiscivolo e che tale luogo era privo anche di luce artificiale.

 

 

 

Sulla base di tali dichiarazioni, viene considerata priva di qualsiasi fondamento l’eccezione del condominio circa il fatto che la caduta sia dipesa da una condotta non diligente e responsabile dell’attore che probabilmente ha impegnato le scale in modo troppo veloce e poco attento. Pertanto, il sinistro si è verificato non per una condotta colposa dell’attore, bensì per il negligente comportamento del condominio, che non ha provveduto per tempo ad eliminare l’insidia che ha provocato la caduta. Risulta provato che l’attore è caduto mentre scendeva le scale diretto ai box e che la caduta è stata provocata dall’insidia dei luoghi, determinata da fattori concomitanti e precisamente dalla presenza di acqua sulle scale, dalla scarsa luminosità, dalla scivolosità dei gradini, dall’assenza di messa a norma delle scale. Accertata la verificazione del sinistro e la sua dinamica deve essere affrontata la questione della riconducibilità della responsabilità del condominio. Difatti, l’attore fonda la propria richiesta sulla responsabilità da cosa in custodia prevista dall’art. 2051 c.c.

 

 

La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento. L’attore ha dimostrato di aver subito un evento dannoso a causa della presenza di acqua sulla pavimentazione così che la fattispecie può essere sussunta in quella astratta dell’art. 2051 c.c.. Tale ipotesi di responsabilità presuppone, però, l’esistenza di un potere di custodia della cosa, che nel caso di specie sussiste in capo al condominio. Occorre però dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno. Nel caso in esame vi era presenza di acqua, scarsa luminosità ed assenza di messa a norma delle scale. Nel caso de quo, l’attore ha provato il nesso causale tra l’evento e il danno e che il tutto non si è verificato per sua colpa. Pertanto, dopo aver espletato la CTU medico legale che ha anch’essa ha confermato il nesso di causalità, il Tribunale ha accertato la responsabilità del condominio condannandolo a risarcire le lesioni subite al condomino.