Chiamaci:
Il mutuo è un contratto con cui una parte consegna ad un’altra una certa quantità di denaro o di cose fungibili, della cui restituzione garantisce l’altra parte obbligandosi a restituirle nella stessa misura e qualità d’origine. La sua disciplina è dettata agli articoli 1813 e seguenti del codice civile e si applica in gran parte alle operazioni di credito.
Che cos’è il contratto di mutuo
La nozione di contratto di mutuo si ricava dall’articolo 1813 del codice civile di cui riportiamo il testo: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.” La parte che consegna viene definita mutuante, mentre la parte che riceve e si obbliga alla restituzione mutuatario. Le parti dunque si accordano, senza alcun obbligo di forma, per la consegna di denaro o cose fungibili da restituirsi entro un determinato arco di tempo. La consegna determina il passaggio di proprietà delle cose trasferite con la possibilità per il mutuatario di consumarle a piacimento (articolo 1814 codice civile). Per questo la dottrina lo definisce contratto traslativo.
È un contratto reale in quanto si perfeziona solo con l’avvenuta consegna delle cose non essendo sufficiente il mero consenso delle parti. Una volta perfezionato il contratto dà vita all’obbligo di restituzione delle cose consegnate entro un certo termine stabilito dalle parti nel contratto. L’obbligazione è unica e sorge solo per la parte che ha ricevuto in consegna le cose e pertanto il contratto in esame è un contratto unilaterale. Ad esso vanno applicate tutte le regole generali dei contratti.
La consegna non avviene soltanto quando c’è passaggio diretto delle cose da mutuante a mutuatario ma anche se avviene a mezzo di un terzo (consegna mediata) o mediante attribuzioni simboliche (non si consegna il bene ma un oggetto che lo rappresenti). La cosa che rileva è che la consegna, in qualunque modalità effettuata, consenta la disponibilità giuridica delle cose da parte del mutuatario.
Come funziona il contratto di mutuo
Le cose oggetto di consegna devono essere restituite entro un termine che come abbiamo già detto deve essere stabilito dalle parti nel contratto. L’articolo 1816 del codice civile è il riferimento normativo per la disciplina del termine il quale, afferma che: “Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.” Di norma dunque non è ammessa la restituzione anticipata.
In due casi il termine di restituzione può essere stabilito da giudice (articolo 1817 codice civile):
- quando le parti non hanno stabilito un termine nel contratto. Il giudice in tal caso valuterà le circostanze prima di fissare un termine;
- se è stato preso accordo per la restituzione quando il mutuatario sarà in grado di farlo.
Il codice civile disciplina inoltre la promessa di mutuo, cioè la circostanza in cui la parte che deve dare in consegna le cose o il denaro prometta anticipatamente di farlo. A tutela di tale promittente, l’articolo 1822 del codice civile applica il principio generale dei contratti reali di cui all’articolo 1461. Tale principio consente al promittente di interrompere o respingere l’adempimento della prestazione quando accerta che la controparte avrebbe difficoltà a restituire le cose consegnate a causa di una condizione patrimoniale incerta che non gli conferisce idonee garanzie.
Mutuo oneroso e mutuo gratuito
Il contratto di mutuo è per natura oneroso, tuttavia può essere anche gratuito. La sua causa dunque è di tipo variabile e comporta l’applicazione di due discipline diverse.
Il mutuo è gratuito quando il mutuante si obbliga a cedere il credito o le cose al mutuatario per il tempo accordato senza alcun onere in capo al mutuante. La causa dunque consiste nel vantaggio procurato dal mutuante al mutuatario.
Il mutuo è oneroso specialmente quando la consegna ha ad oggetto denaro. Non è tuttavia ostativo all’onerosità del mutuo l’oggetto equivalente a cose fungibili. L’onerosità è accompagnata dal pagamento di un corrispettivo sotto forma di interessi. La causa del contratto in questo caso si ravvisa nello scambio tra denaro o cose fungibili e pagamento di un tasso di interesse.
L’articolo 1815, comma primo, del codice civile detta la disciplina degli interessi sul mutuo affermando quanto segue: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.” Gli interessi sono di importo pari a quello legale salvo diversa pattuizione, che se superiore richede l’atto scritto.
La norma pone inoltre, al comma secondo, il problema degli interessi usurari. Sono usurari gli interessi stabiliti in misura superiore a una certa soglia predeterminata e aumentata della metà o quelli inferiori a tale limite che siano sproporzionati rispetto all’oggetto della consegna. Ne consegue la nullità della clausola relativa agli interessi stabiliti e l’assolvimento dal pagamento degli stessi. La nullità è limitata alla clausola e non si estende al contratto di mutuo che rimane valido ed efficace. Si tiene a precisare inoltre che la norma si applica ai soli interessi corrispettivi e non a quelli moratori per mancato o ritardato pagamento. Quest’ultimi vengono calcolati infatti sul capitale non corrisposto o pagato in ritardo.
Il mutuatario non sempre è tenuto a corrispondere interessi quando stipula un contratto di mutuo oneroso. Può bensì obbligarsi ad effettuare una controprestazione di fare o di non fare o far partecipare il mutuante ad un utile conseguito con il capitale consegnatoli dallo stesso.
Mutuante e mutuatario: gli obblighi
In base a quanto già delineato, riassumiamo quali obblighi sorgono in capo alle parti.
Il mutuatario deve:
- restituire il denaro o le cose mutuate, nella stessa qualità e misura di quelle ricevute;
- se deve restituire denaro, lo deve fare con “moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” ai sensi dell’articolo 1277 del codice civile;
- quando sono state date a mutuo cose fungibili e non ha possibilità di restituirle o gli risulta difficile per cause a lui non impuatibili, siamo nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 1818 del codice civile. Il mutuatario dovrà convertire il valore delle cose fungibili in denaro e pegarne il prezzo, tenendo conto dell’epoca e del luogo in cui doveva avvenire la restituzione.
Il mutuante non ha obbligazioni da adempiere avendo il contratto natura unilaterale, fatta salva quella prevista all’articolo 1821 del codice civile che recita: “Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.”
Come e quando si estingue il contratto di mutuo
Le ipotesi di estinzione del mutuo sono molteplici e possono riguardare:
- l’annullamento del contratto quando vi siano vizi nella consegna. Ad esempio se il mutuante consegna il denaro o le cose fungibili senza avere la capacità legale;
- larisoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario nel pagamento degli interessi ai sensi dell’articolo 1820 del codice civile. Tale rimedio è valido solo per il mutuo oneroso;
- il recesso per inadempimento nella restituzione rateale. L’articolo 1819 del codice civile consente al mutuante al quale sia stato negato il pagamento anche di una sola rata di richiedere l’immediata restituzione dell’intero;
- la scadenza del termine convenuto nel contratto.
Non costituiscono risoluzione del contratto le ipotesi di impossibilità sopravvenuta e quella di eccessiva onerosità sopravvenuta. La prima infatti comporta soltanto una modifica del contenuto della prestazione, in quanto si applica l’articolo 1818 che sotituisce l’adempimento mediante restituzione delle cose consegnate con il pagamento del prezzo del loro valore. La seconda è già risolta dal diritto mediante rimedi diversi dalla risoluzione (articolo 1818 codice civile).
Il mutuo di scopo
Una fattispecie caratteristica del contratto di mutuo è il mutuo di scopo. Questa si verifica soltanto quando il contratto ha ad oggetto una somma di denaro. L’obbligazione nascente infatti deriva dalla fornitura di mezzi finanziari da parte del mutuante in favore del mutuatario con una clausola di destinazione degli stessi. La causa dello scopo riguarda un interesse del mutuante affinché il mutuatario realizzi una determinata attività convenuta nel contratto che ne costituisce elemento essenziale. Il mutuatario si obbliga dunque, oltre alla restituzione del capitale e dei relativi interessi, al compimento dell’opera accordata.
Tale fattispecie esula dalla rigorosa disciplina prevista dal codice civile sul contratto di mutuo essendosi affermata per lo più nella prassi degli affari. La stessa infatti si riconduce alle operazioni di finanziamento. Non configura un contratto reale bensì consensuale, in cui la consegna delle somme da mutuare costituisce l’oggetto dell’obbligazione del mutuante e non l’oggetto del contratto medesimo. La Cassazione Civile con sentenza numero 25180 del 03.12.2007 ha affermato che “La caratteristica del contratto di mutuo di scopo va ravvisata nel fatto che, con l’incontro dei consensi delle parti, si perfeziona il contratto consensuale di finanziamento, ma non si trasferisce in capo al soggetto finanziato la proprietà delle somme oggetto del finanziamento stesso, occorrendo per tale trasferimento l’elemento ulteriore della “traditio” delle somme medesime.”
Le garanzie sul contratto di mutuo
A garanzia del soggetto che eroga il denaro nell’ambito di un contratto di prestito o finanziamento si applica il principio generale sulle garanzie di cui all’articolo 2740 del codice civile. Questo recita: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”
Le garanzie sul mutuo possono essere di natura personale o reale.
Le prime sostituiscono al debitore originario un soggetto terzo estraneo al rapporto che si assume l’obbligazione di adempiere nei confronti del creditore in luogo del debitore. Fra queste troviamo, ad esempio, la fideiussione.
Le seconde sono l’ipoteca e il pegno. Con l’ipoteca (articolo 2808 codice civile) il creditore può agire mediante esecuzione forzata sull’immobile vincolato per soddisfare il suo creditore nei confronti del mutuatario inadempiente. Con il pegno (articolo 2784 codice civile) il creditore tutela il soddisfacimento del suo credito ponendo ad oggetto della garanzia beni mobili, crediti o altri diritti relativi a beni mobili di proprietà del debitore o di un terzo.
Fonte articolo: https://www.consulenzalegaleitalia.it/mutuo/ Avv. Bellato