Errori Medici: Quando scatta la prescrizione per malasanità?

Quando si prescrive la colpa medica nelle cause civili per risarcimento danni e in quelle penali per i reati commessi dai sanitari? Si possono allungare i termini?

Se hai subìto un danno alla salute per colpa di un medico o di una struttura sanitaria devi sapere che non hai un tempo illimitato per far valere i tuoi diritti. Sia che si tratti del risarcimento dei danni, sia che tu voglia ottenere la punizione del colpevole, ci sono dei termini ristretti per agire. Ma precisamente quando scatta la prescrizione per malasanità?

I termini sono diversi in base al tipo di responsabilità e al soggetto che ha commesso l’illecito. Ad esempio, la responsabilità del medico si prescrive in un periodo molto più breve rispetto a quella della struttura in cui lavora. Questa apparente stranezza si spiega con il fatto che nel primo caso c’è una responsabilità extracontrattuale, che è soggetta a termini prescrizionali più corti; nel secondo caso, invece, il paziente ha stipulato, anche se non lo sa, un contratto con l’ospedale, la clinica o la casa di cura e il tempo necessario per prescrivere è più lungo.

Inoltre, se l’errore del medico costituisce anche reato, come l’omicidio colposo o le lesioni colpose arrecate al paziente, anche la prescrizione dei danni ai fini civili diventa quella del reato commesso dall’operatore sanitario, e si estende nei medesimi termini ai soggetti che sono tenuti a risarcire. Quindi, in molti casi, se l’illecito è penale c’è un allungamento dei termini di prescrizione, di cui il danneggiato può beneficiare. Ma procediamo con ordine, e vediamo i vari casi di malasanità per individuare quando scatta la prescrizione.

Risarcimento danni per malasanità: chi paga?

Con il termine “malasanità” si intendono tutti gli errori medici (clinici, diagnostici e terapeutici) non scusabili e che provocano danni al paziente, che è stato curato in modo inadeguato. Il fenomeno è anche chiamato colpa, o responsabilità, medica ed è un particolare tipo di responsabilità professionale.

A questo punto c’è un primo, essenziale, bivio: esistono infatti due tipi di responsabilità: quella del medico (o del diverso operatore sanitario specializzato, come un infermiere), che ha prestato cure inappropriate o ha omesso quelle necessarie, e quella della struttura sanitaria in cui egli opera, come un ospedale o una clinica privata.

Devi sapere che all’atto del ricovero, o dell’effettuazione di una visita o di esami specialistici, tra il paziente e la struttura si forma un contratto, chiamato di “spedalità”, che è atipico e non richiede firme o adempimenti particolari, ma va adempiuto con la diligenza necessaria a tutelare la salute del paziente. In soldoni, questo significa che il medico e la struttura non se la cavano semplicemente fornendo le prestazioni stabilite, ma devono agire con il massimo scrupolo.

Esiste, quindi, una doppia responsabilità risarcitoria, quella del medico curante e quella della struttura, che però si fondano su basi profondamente diverse:

  • la persona fisica responsabile dell’episodio di malasanità risponde a titolo extracontrattuale, al pari di un qualsiasi fatto illecito che obbliga a risarcire i danni arrecati;
  • la struttura sanitaria in cui il medico opera, invece, risponde a titolo contrattuale per tutti i danni arrecati ai pazienti dagli operatori che lavorano in essa, e questo vale non solo per i dipendenti stabili ma anche per i collaboratori esterni, convenzionati o occasionali. Da questa impostazione deriva una grossa differenza ai fini del computo dei termini di prescrizione.

Malasanità: termini di prescrizione per l’azione civile

La richiesta di risarcimento dei danni per malasanità è soggetta a termini di prescrizione, oltre i quali non è più possibile far valere in giudizio il diritto. Se aspetti troppo a promuovere l’azione risarcitoria, sarai dichiarato irrimediabilmente decaduto. Ecco quali sono i termini di prescrizione per l’azione civile:

per la responsabilità contrattuale, che, come abbiamo visto, è quella della struttura, la legge [3] fissa un termine generale di prescrizione di dieci anni;
per la responsabilità extracontrattuale, dunque quella personale del medico, il termine è di cinque anni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato [4].

Da quando decorre la prescrizione per malasanità?

Ora hai compreso che se vuoi agire in sede civile hai 10 anni di tempo per farlo contro la struttura, ma solo la metà se ti rivolgi contro il medico responsabile. Ma da quando decorre la prescrizione per malasanità? Qual è il momento iniziale da considerare?

Tieni presente che la prescrizione decorre «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»; quindi se l’insorgenza della malattia è posteriore all’intervento (come nel caso delle patologie lungolatenti, che si manifestano a distanza di anni), il conteggio dei termini di prescrizione incomincerà dal momento in cui la patologia è stata rilevata e percepita, come ha affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel caso di vittime di malattie provocate da trasfusioni di sangue infetto.

Malasanità: termini di prescrizione in caso di reato

Le regole che abbiamo appena visto subiscono un’importante eccezione se l’episodio di malasanità costituisce reato, come quando il paziente mal curato riporta, in conseguenza delle cure errate, lesioni personali più o meno gravi, o rimane vittima di omicidio colposo. In tali casi, la legge dispone che «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile».

La conseguenza pratica di questa norma è quella di spostare in avanti la decorrenza dei termini di prescrizione. Ad esempio la Corte di Cassazione, in una recentissima ordinanza, ha accolto il ricorso per il risarcimento del danno parentale per la perdita di un congiunto, avvenuta a causa di colpa medica, applicando all’azione civile il termine di prescrizione decennale stabilito per l’omicidio colposo.

A tal proposito, la Suprema Corte ha anche affermato che il termine più lungo di prescrizione stabilito dalla legge penale per il reato si riferisce «a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria»: dunque, si estende dall’autore del fatto-reato (che altrimenti avrebbe diritto alla prescrizione breve di cinque anni) a coloro che sono tenuti contrattualmente a risarcire, come l’ente ospedaliero per il fatto illecito di un suo medico dipendente.

Fonte: https://www.sportellolegalesanita.it/