Come non farsi chiamare più dai call center

Come iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni per evitare il telemarketing sui telefoni fissi e sui cellulari; cosa fare se arrivano ancora telefonate.

A tutti capita di ricevere le fastidiose telefonate dai call center in qualsiasi orario della giornata. Queste chiamate arrivano anche nei momenti meno opportuni, ad esempio mentre si sta lavorando, pranzando, guidando o riposando. Così si viene interrotti in ciò che si sta facendo e si subisce un bombardamento di offerte e proposte commerciali non richieste: abbonamenti a servizi di trading online, acquisto di autovetture, cambio di fornitore di energia elettrica, gas o servizi Internet, e chi più ne ha più ne metta. A volte, le telefonate si susseguono da diversi operatori della stessa società, anche quando l’interlocutore ha già detto chiaramente che quella proposta non gli interessa affatto e non vuole essere disturbato più.

Sembra che non ci sia difesa da questo telemarketing così aggressivo; invece dal 2022 esiste, finalmente, il modo per non farsi chiamare più dai call center. Una recente legge ha esteso il Registro Pubblico delle Opposizioni (in breve, Rpo), anche ai telefoni cellulari; in passato, esisteva solo per i numeri fissi (e talvolta non era efficace neppure per essi). Adesso, il Rop è stato potenziato ed è diventato una sorta di blacklist alla quale chiunque può iscriversi, facilmente e gratuitamente, inserendo il proprio numero di cellulare, per comunicare ufficialmente il proprio divieto a ricevere telefonate commerciali e pubblicitarie di qualsiasi genere, comprese quelle provenienti da sistemi automatici, come le voci registrate che da qualche tempo stanno sostituendo gli operatori fisici, in carne e ossa.

L’iscrizione al Rpo è una forma legale di opposizione anticipata alla ricezione di chiamate di telemarketing di qualsiasi tipo: è l’utente, infatti, a decidere che quel tipo di telefonate è indesiderato. Gli basta iscriversi al Registro e non deve fare null’altro. Da quel momento non si riceveranno più telefonate sgradite. Gli operatori sono obbligati a consultare il Rpo prima di fare le chiamate, e, se nonostante ciò telefonano ad un numero iscritto nell’elenco, violano la normativa sulla privacy e rischiano pesanti sanzioni. Ecco, quindi, come non farsi chiamare più dai call center. Ora vediamo in dettaglio la procedura per ottenere questo risultato di stop ai fastidi telefonici.

Registro pubblico delle opposizioni: cos’è?

Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio ufficiale, previsto dalla legge [1], che consente a chiunque di opporsi alla ricezione di telefonate aventi finalità commerciali. Iscrivendosi al Rpo, il titolare di un numero telefonico fisso o mobile esprime il proprio rifiuto a ricevere chiamate promozionali da parte di società e aziende e dei call center che operano per loro conto.

Registro pubblico delle opposizioni: chi può iscriversi?

Il Registro pubblico delle opposizioni esiste dal 2011, ma fino a poco tempo fa consentiva solo l’inserimento dei numeri fissi. Dopo anni di attesa, una recente riforma legislativa [2] lo ha esteso e potenziato e dal 27 luglio 2022 diventa, finalmente, possibile iscrivere anche le utenze telefoniche mobili, in modo da opporsi alla ricezione delle chiamate di telemarketing anche sui cellulari.

Adesso, quindi, si può iscrivere al Rpo qualsiasi numero telefonicofisso o mobile, di cui si è intestatari, compresi quelli riservati che non figurano negli elenchi telefonici pubblici. L’iscrizione nel Rpo ha efficacia a partire da 15 giorni dopo la data in cui è avvenuta, e cancella automaticamente tutti i consensi che il consumatore potrebbe aver fornito in precedenza per ricevere chiamate contenenti proposte commerciali.

Registro pubblico delle opposizioni: come iscriversi

Ci si può iscrivere al Rpo con una di queste quattro modalità:

  • con la procedura online, compilando via web la scheda presente sul sito ufficiale www.registrodelleopposizioni.it; è il modo più pratico e veloce;
  • per telefono, chiamando al numero verde 800 265 265 e seguendo le istruzioni vocali fornite dal risponditore;
  • mediante lettera raccomandata da inviare all’indirizzo: «Gestore del Registro pubblico delle opposizioni – Abbonati, ufficio Roma Nomentano, casella postale 7211, 00162 Roma» (occorre indicare il numero di telefono che si vuole registrare ed allegare una copia del proprio documento di identità);
  • con e-mail, compilando il modulo presente sul sito ufficiale del Rpo e inviandolo per posta elettronica all’indirizzo: iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Cosa fare se i call center continuano a chiamare?

Se i call center continuano a telefonare dopo 15 giorni dalla data di avvenuta iscrizione al Rpo (che, come abbiamo detto, diventa operativo dal 27 luglio 2022), le telefonate su quel numero sono illegali, a meno che l’utente non abbia fornito separatamente e in modo specifico il proprio consenso a determinate aziende, ad esempio in sede di sottoscrizione di contratti di servizi o di forniture energetiche; in tal caso, la società contraente potrà utilizzare i recapiti telefonici del cliente anche per finalità di marketing.

Al di fuori di questi casi di consenso esplicito, se l’operatore utilizza per finalità commerciali un numero telefonico regolarmente iscritto nel Rpo commette un illecito per violazione della normativa sulla riservatezza dei dati personali [3]. Chi subisce questa situazione può segnalare la vicenda presentando un esposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (è il cosiddetto «Garante privacy»). Il modello di segnalazione è disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità e se vuoi puoi anche scaricarlo qui.

Il Garante compirà un’istruttoria e, se riscontrerà la fondatezza di quanto segnalato, infliggerà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata alla gravità della violazione, che può arrivare fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato totale annuo dell’esercizio precedente. In genere, le sanzioni più elevate vengono applicate quando il numero delle telefonate fatte e di utenti coinvolti è massiccio, come spesso accade nei casi di chiamate indiscriminate rivolte a una grande quantità di titolari di utenze telefoniche.

È anche possibile denunciare la vicenda all’Autorità giudiziaria, specialmente nel caso in cui le telefonate ricevute dai call center siano reiterate, offensive, minacciose o moleste (art. 660 Cod. pen.); ma il risarcimento del danno (che il danneggiato deve sempre provare nello specifico) va valutato caso per caso, e non viene riconosciuto se i disagi e i fastidi arrecati dal telemarketing telefonico sono stati minimi.

https://www.laleggepertutti.it/ Autore: Paolo Remer