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Per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, che però è ad uso esclusivo di un solo condomino, sei tenuto a partecipare alle spese di riparazione?
E se subisci un danno da tali infiltrazioni ti spetta un risarcimento? Scopriamolo!
Molto frequente è nei Condomini la problematica legata alle infiltrazioni provenienti dai piani superiori.
Quando, però, tale problematica si presente tra due appartamenti, uno sovrastante l’altro, la soluzione a tale situazione la si ritrova o privatamente tra i due proprietari oppure ci si rimette, per la definizione di un contenzioso, ad un Giudice.
Il problema sorge quando i danni promanano dal lastrico solare del fabbricato all’interno del quale si trova la tua casa, ed il terrazzo è di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
In tali condizioni la legge prevede che: “Le spese di riparazione per i lastrici solari di uso esclusivo sono posti a carico per un terzo del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
C’è bisogno, pertanto, di un calcolo che comprenda, per la partecipazione alle spese, tra le altre anche dei millesimi con i quali si definisce la proprietà all’interno del palazzo oltre alla posizione dell’immobile.
Per tali motivi se sei il proprietario di una terrazza e godi dell’uso esclusivo tranquillo dovrai corrispondere solo una parte delle spese, tranne che non ricorra una dei casi individuati, dalla legge o dalla giurisprudenza, come caso fortuito.
Viceversa, se hai un immobile che si trova all’interno di un Condominio che presenta una problematica simile allora la tua posizione è diversa e dipende, tra le altre, da dove è ubicato il tuo immobile.
In conclusione, si ti spetta un risarcimento ma solo ad alcune condizioni, quali? In parte te le ho anticipate!
Se ritieni di trovarti in una circostanza per la quale ti spetta un risarcimento o non credi di dover versare la quota prospettata per la riparazione dei danni da infiltrazione provenienti dal lastrico solare, allora fissa una consulenza con noi e saremo pronti a fornirti il necessario aiuto per far rispettare i tuoi diritti!
Piccolo spoiler, tenuto conto della funzione che assolve il lastrico (o la terrazza), ovvero nella copertura dell’edificio, è configurabile anche una concorso di responsabilità del Condominio, qualora, ad esempio, l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, n. 4), cod. civ., oppure qualora l’Assemblea…contattaci per saperne di più!
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