Chiamaci:
In ogni rapporto giuridico distinguiamo un soggetto attivo ed un soggetto passivo.
Il primo è colui che è titolare di una posizione di vantaggio, che può essere un diritto soggettivo, potestativo od un interesse legittimo, mentre il secondo è il titolare di una situazione qualificabile come dovere, onere, soggezione. Sono queste le c.d. situazioni giuridiche soggettive.
Per diritto soggettivo si intende una posizione giuridica soggettiva di vantaggio, attraverso il cui riconoscimento da parte dell’Ordinamento, viene concesso al titolare l’attribuzione di determinate utilità riguardo un bene nonché la tutela piena ed immediata di tutti gli interessi che lo riguardano.
La tutela del diritto soggettivo è disciplinata dall’Art. 24 della nostra Carta Costituzionale, che ne affida le cure al giudice ordinario od al giudice amministrativo in alcune materie. In quest’ultimo caso di parla di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disciplinata dall’Art. 103 della Costituzione.
All’interno della teoria del diritto soggettivo possiamo operare altre utili distinzioni.
In primo luogo, si ha un diritto soggettivo perfetto nel caso in cui una norma attribuisca ad un soggetto un potere diretto ed immediato finalizzato alla realizzazione di un proprio interesse e che ha come fisiologica conseguenza un obbligo in capo a soggetti determinati o a tutta la collettività.
In secondo luogo, si hanno diritti condizionati ad una condizione risolutiva o sospensiva. Il caso di scuola principale è quello dell’espropriazione per pubblica utilità, ossia un istituto dove l’ordinamento consente il sacrificio di un diritto in capo ad un soggetto per un interesse pubblico particolarmente forte e decisivo all’interno delle dinamiche della collettività quale può essere, per esempio, la costruzione di un’importante opera pubblica.
L’interesse legittimo viene riconosciuto dalla medesima norma costituzionale, l’Art. 24, che riconosce i diritti soggettivi ed è stato altresì riconosciuto prima ancora dalla Legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, la n. 5992/1889. Ma non solo.
Esso viene positivizzato anche all’interno dell’Art. 113 della nostra Carta Fondamentale, norma che sancisce il diritto di poter impugnare gli atti espressione di un potere della Pubblica Amministrazione davanti alla giurisdizione ordinaria od amministrativa., nonché dall’Art. 103, che demanda alla giustizia amministrativa la loro tutela.
Poiché di fatto non esiste una definizione legislativa esaustiva dell’interesse legittimo così come esiste per il diritto soggettivo, la Dottrina ha avuto un impatto fondamentale nella definizione dello stessa così che oggi la definizione più accreditata e quella più utilizzata all’interno della manualistica tradizionale è quella che considera l’interesse legittimo come una situazione giuridica di vantaggio, costituita dalla protezione di interessi finali non attuabile direttamente ed autonomamente.
Ciò significa che il metro per misurare il livello di protezione dell’interesse è la legittimità dell’atto amministrativo eventualmente impugnato, che diventa così interesse strumentale del soggetto coinvolto. È proprio per questo che, in merito all’interesse legittimo, si parla di differenziazione come caratteristica principale.
Proprio perché il titolare di un interesse nei riguardi del quale è stato esercitato un potere della Pubblica Amministrazione si trova in una posizione differenziata rispetto a quella di altri soggetti. E dalla differenziazione si può trarre anche un’altra peculiarità, ossia l’interesse legittimo come posizione qualificata. Questo perché la norma che disciplina l’esercizio del potere pubblico tutela un interesse che è sì un interesse individuale ma è anche, e sopratutto, un interesse superiore che può coincidere, per esempio, con la tutela dell’imparzialità dell’Azione amministrativa.
Possiamo quindi concludere che mentre il diritto soggettivo è una posizione autonoma e prevista da una norma, l’interesse legittimo, o meglio la sua tutela, trova ragion d’essere all’interno del potere provvedimentale della Pubblica Amministrazione il cui corretto svolgimento è sì atto a far guadagnare un diritto soggettivo ma è anche interesse legittimo nel momento in cui diventa anche diritto ad uno svolgimento imparziale, efficace ed efficiente dell’agire amministrativo secondo i canoni costituzionalmente previsti.