Chiamaci:
Oggi analizzeremo la differenza tra due tipologie di contratto apparentemente molto simili tra loro: il contratto d’opera e il contratto d’appalto.
L’appalto, come definito dall’art. 1655 c.c., è un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo; con il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c., un soggetto si obbliga, invece -sempre verso un corrispettivo- con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, a compiere un’opera o un servizio.
Per quanto riguarda il contratto d’appalto, in questo caso l’esecuzione dell’opera avviene mediante una organizzazione di media e grande impresa; mentre, come già specificato, nel contratto d’opera essa avviene con il prevalente lavoro dell’obbligato, che nel contratto d’appalto è preposto, invece, all’impresa.
Infine, va considerato che, come affermato anche da recente giurisprudenza di legittimità; il solo fatto che il soggetto si sia avvalso di collaboratori, non può, di per sé, dimostrare l’esistenza di qualità tipiche di una complessa organizzazione e, pertanto, ciò non implica, automaticamente, che si tratti di contratto d’appalto.
In conclusione possiamo, quindi, affermare che anche se apparentemente simili tra loro, anche per quanto riguarda la definizione stessa che il nostro codice civile dà del contratto d’appalto e del contratto d’opera; entrambe le tipologie di contratto costituiscono due fattispecie molto diverse, distinte e separate; che pur avendo alcuni elementi in comune, si contraddistinguono per determinate caratteristiche.
Pertanto, la differenza sostanziale tra le due tipologie contrattuali risiede nel fatto che nel contratto d’appalto l’esecuzione dell’opera avviene mediante una organizzazione di media e grande impresa, mentre nel contratto d’opera, invece, avviene con il prevalente lavoro dell’obbligato.