Chiamaci:
Alla morte di un soggetto (il de cuius, ossia persona della cui eredità si tratta), si apre la successione con il subentro degli eredi, che possono essere parenti del defunto (in particolar modo eredi in linea retta, quali moglie e figli), ma anche soggetti senza legami di sangue.
L’eredità si distingue sostanzialmente in due parti: la quota legittima, cioè la parte di patrimonio di cui il de cuius non dispone a piacimento, in quanto la divisione avverrà secondo la legge, e la quota disponibile, cioè la quantità del patrimonio del quale il defunto può disporre, concedendolo attraverso il testamento a chiunque.
Il termine per la presentazione della successione è di un anno dalla data di apertura, ovvero dalla data della morte. Tale termine è prorogabile in casi particolari, come l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, cioè quando gli eredi si riservano di accettare l’eredità previo inventario del valore dei beni e delle passività gravanti sui beni stessi e di eventuali debiti in capo al defunto.
Successione legittima e successione ereditaria
La successione ereditaria si distingue in successione legittima, quando non è presente un testamento, e successione testamentaria, quando invece è presente. Nella successione legittima (art. 565 e ss del codice civile) i beneficiari sono dettati dal codice civile. In presenza di un testamento il codice civile stabilisce comunque che alcuni soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti, in assenza di discendenti) non potranno essere eliminati dalla successione, anche se diversamente indicato, per le quote di eredità legittima.
Il testamento può essere olografo, cioè scritto totalmente, datato e firmato dal defunto (art. 602 del codice civile) o pubblico, fatto fare direttamente dal notaio. Quando gli eredi entrano in possesso del testamento olografo dovranno darlo ad un notaio che lo leggerà e lo pubblicherà. Nel periodo di pubblicazione il testamento potrà essere impugnato da eventuali eredi che si ritengono esclusi o danneggiati dal testamento stesso.
Esiste sempre una quota di eredità, ossia la “legittima”, su cui il defunto non può intervenire e che deve necessariamente lasciare agli eredi legittimari.
Come si divide l’eredità
Alla morte del testatore una parte del patrimonio spetta di diritto ai parenti, che di solito sono il coniuge, figli e talvolta anche genitori. La parte di eredità che spetta di diritto ai legittimari varia in presenza di alcune variabili. Se non ci sono figli al coniuge superstite spetta il 50% del patrimonio e il diritto di abitazione nella casa coniugale.
In presenza di prole, al figlio e al coniuge superstite spetta il 33%, mentre con due figli a costoro va il 50% e al coniuge il 25%. In assenza del coniuge superstite, il figlio ha diritto alla quota legittima nella misura del 50%. Se i figli sono più di uno allora la legittima ammonta al 66,66% del patrimonio e si spartisce in parti uguali.
Se il genitore ha lasciato un testamento, bisogna rispettare le sue ultime volontà. Non si può però diseredare un figlio e non è consentito fare in vita tante donazioni in modo che, alla propria morte, il patrimonio si sia esaurito senza che, a uno o a più figli, ne rimanga una parte.
Le donazioni ricevute sono considerate a tutti gli effetti un anticipo di eredità. Per cui, se un padre o una madre regala gran parte dei suoi averi a uno solo figlio, i fratelli potranno, alla morte del genitore, pretendere da questi la restituzione delle loro quote sulla legittima.
In caso di testamento, se oltre al coniuge ancora in vita ci sono 2 o più figli (anche se i genitori del defunto sono ancora in vita), al coniuge va 1/4 dell’eredità, mentre 1/2 va diviso tra i figli in parti uguali. Il restante 1/4 dell’eredità costituisce la quota disponibile.
A chi spetta l’eredità se non ci sono figli né coniuge
In questo caso l’eredità spetta alle sorelle o ai fratelli e nipoti del defunto. Se mancano anche questi allora acquisiscono la titolarità dei beni entrambi i genitori dello stesso o il genitore ancora in vita. Se invece sono ormai defunti anche genitori ed eventuali fratelli allora l’eredità spetta agli ascendenti di linea paterna e di linea materna. In sostanza, la divisione dei beni del defunto avviene ai parenti più vicini ma non oltre il sesto grado.
Rinuncia all’eredità, a chi va la sua quota
Può capitare che il defunto lasci agli eredi non solo una quota di beni, ma anche dei consistenti debiti. In questi casi, accade assai di frequente che alcuni eredi preferiscano rinunciare alla propria quota e non farsi carico di tali oneri. Secondo quanto prevede la legge, i termini per rinunciare all’eredità corrispondono a 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 del Codice civile).
Ciascun erede ha la facoltà, entro tale arco temporale, di dichiarare la propria rinuncia ed eventualmente anche di revocarla. Questo a patto che non si abbia già disposto del patrimonio del defunto. Stando alla successione legittima, si devolve l’eredità a:
1) coniuge e discendenti del defunto, ossia i figli e i nipoti
2) agli ascendenti del defunto, come i genitori ed i nonni
3) ai collaterali del defunto, ad esempio fratelli e sorelle
4) ai parenti fino al sesto grado
5) in ultima istanza allo Stato.
Come rintracciare un’eredità
Non sempre risulta semplice sapere se c’è un’eredità. Esistono alcune verifiche che consentono di conoscere quali beni e diritti compongono l’attivo ereditario. Se il testatore ha depositato il testamento presso un notaio si può effettuare una ricerca presso il locale Archivio Notarile della residenza del de cuius.
Se non c’è il testamento allora si può procedere a verificare la presenza di beni del defunto. Nel caso di immobili, per esempio, è preferibile accertare se i beni siano gravati da decreti ingiuntivi, pignoramenti o ipoteche. In caso di accettazione, infatti, questi gravami seguono l’immobile e la loro cancellazione sarebbe a cura degli eredi.
Le automobili rientrano, se di proprietà di un soggetto deceduto, tra i beni da inserire nella dichiarazione di successione e sono beni mobili registrati. Anche le liquidità, come ad esempio i conti correnti, libretti di risparmio, titoli e polizze, compongono ovviamente l’attivo ereditario. Se non si è a conoscenza della presenza di conti correnti è possibile richiedere un’indagine bancaria.