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Entrambi i genitori hanno il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli”, così come è sancito da norme di rango costituzionale (art. 30), e dalle norme codicistiche rafforzate dalle importanti riforme legislative in materia (tra cui la n. 54/2006 sull’affido condiviso e le recenti l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali), dirette tutelare la prole dalle conseguenze negative e pregiudizievoli delle crisi familiari. Nella pratica, l’adempimento di tale dovere suscita però dubbi e problematiche sotto diversi aspetti. Una delle questioni più controverse è la distinzione tra le spese ordinarie e straordinarie che vede nascere continui conflitti tra i coniugi, in ordine sia alla loro precisa qualificazione che alla regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore.
Poiché la legge è poco chiara in merito, è la giurisprudenza a dover sopperire trovando risposte adeguate ai casi concreti.
A norma del nuovo articolo 337-ter c.c. (introdotto dal d.lgs. n. 154/2013), tanto nell’adozione dell’affido condiviso quanto di quello esclusivo, è il giudice a fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”, sulla base del principio di proporzionalità̀ e considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La disposizione contempla il mantenimento diretto dei figli come regime preferibile in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.
È bene ricordare che l’assegno di mantenimento è previsto solo ove necessario, con finalità̀ perequativa.
Tuttavia, nella prassi consolidata viene disposto, a carico del genitore non colllocatario, l’obbligo di corrispondere un assegno mensile e stabilisce in che misura percentuale il genitore non collocatario debba partecipare alle spese straordinarie per i figli.
La Corte di Cassazione ha sancito che le ‘’spese straordinarie’’ non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico e/o come mantenimento diretto, rischiandosi contrariamente di recare pregiudizio al minore (Cass. civ., n. 9372, 8 giugno 2012). È stato infatti affermato che la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità̀ e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Sul criterio di ripartizione delle spese straordinarie, le corti non seguono un orientamento comune. La maggior parte dei provvedimenti stabilisce, unitamente all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, una percentuale variabile per far fronte all’entità degli esborsi di carattere straordinario. Nella pratica, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie, ma non sono mancati casi in cui la giurisprudenza abbia ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela della prole l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi (cfr. Cass. n. 18242/2007).
Quando c’è molta disparità economica tra i genitori può stabilirsi una percentuale differente, esempio del 70/30, 40/60, etc. ed è proprio qui che, molto spesso, si genera un conflitto familiare che scontenta tutti, soprattutto i figli.
Accade spesso, infatti, che il genitore collocatario affronti delle spese a suo dire di carattere straordinario e poi, chiedendo al genitore non collocatario il rimborso della parte ad esso spettante, riceva un rifiuto motivato dalla circostanza che non si tratterebbe di ‘‘spese straordinarie’’ ma ‘‘ordinarie’’ e rientranti nell’assegno periodico.
Emerge comunque, in giurisprudenza, una sostanziale uniformità di criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie. In generale, le ‘‘spese ordinarie’’ sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle ‘‘straordinarie’’, sono costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Cass. civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. civ., n. 23411).
Per la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, vengono quindi considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).
Sono ritenuti, invece, straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
Per un’esatta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione si fa ormai riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio nazionale forense(necessitano del preventivo accordo di entrambi i genitori le spese scolastiche; le spese di natura ludica o parascolastica; spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;spese medico sanitarie). Il C.n.F. ha precisato che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a quello della richiesta.
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